Art. 4 Sostituzione dell'articolo 38 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 1. L'articolo 38 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 e' sostituito dal seguente: «Art. 38. (Esami di abilitazione per guida turistica e per accompagnatore turistico) - 1. Gli esami di abilitazione per guida turistica e per accompagnatore turistico consistono in una prova scritta e in una prova orale. 2. Ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi: a) diploma di maturita' conseguito presso istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, rilasciato da istituto statale o legalmente riconosciuto o parificato o di equivalente titolo di studio conseguito all'estero dichiarato equipollente o riconosciuto in Italia; b) non aver riportato condanne penali. 3. I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. Le modalita' e i termini di svolgimento degli esami di abilitazione sono definiti con bando emanato dalla struttura regionale competente. 4. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti: a) i criteri e le modalita' di accertamento dei requisiti di ammissione e di svolgimento dell'esame; b) le modalita' di accertamento delle conoscenze linguistiche ai fini dell'estensione linguistica per le guide turistiche e per gli accompagnatori turistici gia' abilitati; c) la composizione e il funzionamento delle commissioni per gli esami di abilitazione; d) le materie oggetto degli esami di abilitazione. 5. Gli esami di abilitazione per guida turistica e per accompagnatore turistico possono essere svolti congiuntamente o disgiuntamente. 6. La spesa per lo svolgimento degli esami abilitanti e' a totale carico degli aspiranti il cui importo e' definito nel bando emanato dalla struttura regionale competente.».