Art. 4 
 
Sostituzione dell'articolo 38 della legge regionale 14  luglio  1987,
                                n. 39 
 
  1. L'articolo 38 della legge regionale 14 luglio  1987,  n.  39  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art.  38.  (Esami  di  abilitazione  per  guida  turistica  e  per
accompagnatore turistico) - 1. Gli esami di  abilitazione  per  guida
turistica e per accompagnatore  turistico  consistono  in  una  prova
scritta e in una prova orale. 
  2. Ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione gli  aspiranti
devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi: 
  a) diploma di maturita' conseguito  presso  istituti  e  scuole  di
istruzione  secondaria  di  secondo  grado,  rilasciato  da  istituto
statale o legalmente  riconosciuto  o  parificato  o  di  equivalente
titolo di studio  conseguito  all'estero  dichiarato  equipollente  o
riconosciuto in Italia; 
  b) non aver riportato condanne penali. 
  3. I requisiti devono essere posseduti alla data  di  presentazione
della domanda. Le modalita' e i termini di svolgimento degli esami di
abilitazione  sono  definiti  con  bando  emanato   dalla   struttura
regionale competente. 
  4. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti: 
  a) i criteri e  le  modalita'  di  accertamento  dei  requisiti  di
ammissione e di svolgimento dell'esame; 
  b) le modalita' di accertamento delle  conoscenze  linguistiche  ai
fini dell'estensione linguistica per le guide turistiche  e  per  gli
accompagnatori turistici gia' abilitati; 
  c) la composizione e il funzionamento  delle  commissioni  per  gli
esami di abilitazione; 
  d) le materie oggetto degli esami di abilitazione. 
  5.  Gli  esami  di  abilitazione  per   guida   turistica   e   per
accompagnatore  turistico  possono  essere  svolti  congiuntamente  o
disgiuntamente. 
  6. La spesa per lo svolgimento degli esami abilitanti e'  a  totale
carico degli aspiranti il cui importo e' definito nel  bando  emanato
dalla struttura regionale competente.».