Art. 6 Sostituzione dell'articolo 43 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 1. L'articolo 43 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 e' sostituito dal seguente: «Art. 43 (Attestati di abilitazione per guida turistica e per accompagnatore turistico) - 1. Il Dipartimento competente in materia di turismo rilascia, attraverso il Servizio preposto, un attestato di abilitazione allo svolgimento della professione a chi abbia superato le prove. 2. L'abilitazione alla professione di guida turistica e' valida su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013).».