Art. 6 
 
Sostituzione dell'articolo 43 della legge regionale 14  luglio  1987,
                                n. 39 
 
  1. L'articolo 43 della legge regionale 14 luglio  1987,  n.  39  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 43 (Attestati di  abilitazione  per  guida  turistica  e  per
accompagnatore turistico) - 1. Il Dipartimento competente in  materia
di turismo rilascia, attraverso il Servizio preposto, un attestato di
abilitazione allo svolgimento della professione a chi abbia  superato
le prove. 
  2. L'abilitazione alla professione di guida turistica e' valida  su
tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 3 della legge  6
agosto 2013, n. 97 (Disposizioni  per  l'adempimento  degli  obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione  europea  -  Legge
europea 2013).».