Art. 7 Sostituzione dell'articolo 44 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 1. L'articolo 44 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 e' sostituito dal seguente: «Art. 44 (Elenchi regionali) - 1. Sono istituiti presso il Servizio preposto del Dipartimento regionale competente in materia, che provvede alla tenuta e all'aggiornamento, gli elenchi delle guide turistiche e degli accompagnatori turistici. 2. Gli accompagnatori turistici e le guide turistiche operanti ai sensi della presente legge sono iscritti, su richiesta, agli elenchi di cui al comma 1. 3. Gli elenchi di cui al comma 1 hanno valore ricognitivo e informativo e sono pubblicati sul sito internet istituzionale della Regione. 4. L'iscrizione negli elenchi ha validita' quinquennale; gli accompagnatori turistici e le guide turistiche rinnovano la richiesta di iscrizione nei rispettivi elenchi entro trenta giorni antecedenti alla data di scadenza del quinquennio. 5. Decorso il quinquennio, il Servizio preposto in materia cancella dagli elenchi i nominativi di coloro che non rinnovano la richiesta di cui al comma 4.».