Art. 7 
 
Sostituzione dell'articolo 44 della legge regionale 14  luglio  1987,
                                n. 39 
 
  1. L'articolo 44 della legge regionale 14 luglio  1987,  n.  39  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 44 (Elenchi regionali) - 1. Sono istituiti presso il Servizio
preposto  del  Dipartimento  regionale  competente  in  materia,  che
provvede alla tenuta e all'aggiornamento,  gli  elenchi  delle  guide
turistiche e degli accompagnatori turistici. 
  2. Gli accompagnatori turistici e le guide turistiche  operanti  ai
sensi della presente legge sono iscritti, su richiesta, agli  elenchi
di cui al comma 1. 
  3. Gli elenchi di  cui  al  comma  1  hanno  valore  ricognitivo  e
informativo e sono pubblicati sul sito internet  istituzionale  della
Regione. 
  4.  L'iscrizione  negli  elenchi  ha  validita'  quinquennale;  gli
accompagnatori turistici e le guide turistiche rinnovano la richiesta
di iscrizione nei rispettivi elenchi entro trenta giorni  antecedenti
alla data di scadenza del quinquennio. 
  5. Decorso il quinquennio, il Servizio preposto in materia cancella
dagli elenchi i nominativi di coloro che non rinnovano  la  richiesta
di cui al comma 4.».