Art. 8 Modifiche all'articolo 45 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 1. All'articolo 45 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole: "ed un distintivo che deve essere tenuto bene" sono sostituite dalle parole: "da tenere". b) al comma 2 le parole: "e le indicazioni della licenza comunale" sono abrogate.