Art. 8 
 
Modifiche all'articolo 45 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 
 
  1. All'articolo 45 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 sono
apportate le seguenti modifiche: 
  a) al comma 1 le parole: "ed un distintivo che deve  essere  tenuto
bene" sono sostituite dalle parole: "da tenere". 
  b) al comma 2 le parole: "e le indicazioni della licenza  comunale"
sono abrogate.