Art. 2 
  1. L'art. 27 dell'allegato A al decreto del Presidente della giunta
provinciale 13 giugno 1989, n. 11, e successive modifiche,  e'  cosi'
sostituito: 
  «Art. 27 (Disposizioni transitorie). - 1. I rifugi esistenti devono
adeguarsi entro il 7 ottobre 2016 alle presenti  disposizioni.  Entro
il 1° ottobre  2015  deve  essere  depositato  presso  il  comune  di
appartenenza il progetto di cui all'art. 3 del decreto del Presidente
della giunta provinciale 23 giugno 1993, n. 20».