Art. 2 1. L'art. 27 dell'allegato A al decreto del Presidente della giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «Art. 27 (Disposizioni transitorie). - 1. I rifugi esistenti devono adeguarsi entro il 7 ottobre 2016 alle presenti disposizioni. Entro il 1° ottobre 2015 deve essere depositato presso il comune di appartenenza il progetto di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della giunta provinciale 23 giugno 1993, n. 20».