(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 
                  Toscana n. 26 dell'8 maggio 2015) 
 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
 
                              PREAMBOLO 
 
  Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 42 dello Statuto; 
  Vista la legge regionale 21 marzo  2000,  n.  39  (Legge  forestale
della Toscana); 
  Visto il regolamento  emanato  con  decreto  del  Presidente  della
Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento forestale  della
Toscana); 
  Visto il parere del Comitato tecnico di  direzione  espresso  nella
seduta del 12 febbraio 2015; 
  Visto il parere della competente struttura di cui all'articolo  17,
comma 4 del Regolamento interno  della  Giunta  regionale  Toscana  3
febbraio 2014, n. 3; 
  Vista la preliminare deliberazione  di  adozione  dello  schema  di
regolamento del 23 marzo 2015 n. 286; 
  Visto il parere favorevole della  seconda  commissione  consiliare,
espresso nella seduta del 24 marzo 2015; 
  Visto  l'ulteriore  parere  della  competente  struttura   di   cui
all'articolo  17,  comma  4  del  Regolamento  interno  della  Giunta
regionale Toscana 3 febbraio 2014, n. 3; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale 20  aprile  2015,  n.
555; 
  Considerato quanto segue: 
    1. e' necessario provvedere ad una complessiva rivisitazione  del
d.p.g.r. 48/R/2003 al fine di adeguarlo  alle  modifiche  della  l.r.
39/2000, nonche' al recente riordino  delle  funzioni  amministrative
intervenuto in questa materia a seguito dell'approvazione della legge
regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali  e
attuazione della legge 7  aprile  2014,  n.  56  "Disposizioni  sulle
Citta' metropolitane, sulle  Province,  sulle  Unioni  e  fusioni  di
Comuni). Modifiche alle leggi regionali  32/2002,  67/2003,  41/2005,
68/2011, 65/2014"); 
    2.  il  regolamento  (UE)  del  20  ottobre  2010,  n.   995/2010
(Regolamento del Parlamento Europeo e del  Consiglio  che  stabilisce
gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da
esso  derivati)  ha  stabilito  gli  obblighi  degli  operatori   che
commercializzano il legno e prodotti ad esso equivalenti al  fine  di
assicurare la "due diligence" ; per  facilitare  la  costituzione  di
tale sistema di verifica e controllo e' opportuno  prevedere  che  il
titolare dell'autorizzazione o della dichiarazione  possa  comunicare
all'ente competente  alcune  informazioni  da  inserire  nel  sistema
informativo per la gestione delle attivita' forestali (SIGAF)  e  che
costituiscono documentazione utile ai fini degli adempimenti e  degli
accertamenti della "due diligence"; 
    3. per consentire la  costituzione  dell'elenco  regionale  delle
ditte boschive come strumento utile per promuovere la competenza e la
professionalita' degli operatori del settore, e' necessario  definire
le modalita' di  accesso,  di  tenuta  dell'elenco,  i  requisiti  di
iscrizione, di rinnovo, di sospensione e di cancellazione. Al fine di
rendere  conoscibili  ai  proprietari  dei  boschi  le   informazioni
necessarie per poter selezionare un'impresa boschiva qualificata,  e'
prevista la comunicazione di specifiche informazioni; 
    4. per facilitare le attivita' di identificazione e controllo del
personale che opera nel bosco si disciplinano  le  procedure  per  il
rilascio del tesserino  di  identificazione  del  personale  previsto
dall'articolo 47, comma 6 quinquies della l.r. 39/2000; 
    5. al fine di tener conto dell'esperienza maturata negli anni  di
applicazione  della  normativa  forestale  si  interviene  su  alcune
disposizioni tecniche relative ai  tagli  boschivi  e  alle  opere  e
movimenti di terreno; 
    6. al fine di valorizzare e tutelare singole  piante  arboree  in
rapporto a piante concorrenti  sono  previsti  specifici  criteri  di
gestione; 
    7. per il taglio dei boschi cedui coniferati e  per  i  tagli  di
diradamento e di sfollo delle fustaie coetanee e'  stato  introdotto,
per semplificare le procedure autorizzatorie, l'istituto del silenzio
- assenso; 
    8.  le  modifiche  apportate  dal  legislatore   nazionale   alla
disciplina  di  materiale  vegetale  agricolo  e   forestale,   hanno
sostanzialmente  confermato  un   quadro   normativo   gia'   vigente
nell'ordinamento regionale,  tuttavia  e'  necessario  modificare  le
norme tecniche  previste  dal  regolamento  alle  nuove  disposizioni
statali; 
    9.  per  consentire  la  trasformazione  dei  paesaggi  agrari  e
pastorali di interesse storico coinvolti da processi di  forestazione
e rinaturalizzazione e oggetto di recupero a fini produttivi  vengono
stabiliti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione ai  fini  del
vincolo idrogeologico  finalizzati  a  garantire  il  presidio  e  la
stabilita' idrogeologica del territorio; 
  Si approva il presente regolamento: 
                               Art. 1 
 
                      Modifiche all'articolo 1 
                       del d.p.g.r. 48/R/2003 
 
  1. All'articolo 1, comma 2, lettera c) del regolamento emanato  con
decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n.  48/R
(Regolamento Forestale della Toscana) le parole "dalle province" sono
soppresse.