(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 26 dell'8 maggio 2015) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Emana il seguente regolamento: PREAMBOLO Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione; Visto l'articolo 42 dello Statuto; Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana); Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento forestale della Toscana); Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 12 febbraio 2015; Visto il parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 3 febbraio 2014, n. 3; Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 23 marzo 2015 n. 286; Visto il parere favorevole della seconda commissione consiliare, espresso nella seduta del 24 marzo 2015; Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 3 febbraio 2014, n. 3; Vista la deliberazione della Giunta regionale 20 aprile 2015, n. 555; Considerato quanto segue: 1. e' necessario provvedere ad una complessiva rivisitazione del d.p.g.r. 48/R/2003 al fine di adeguarlo alle modifiche della l.r. 39/2000, nonche' al recente riordino delle funzioni amministrative intervenuto in questa materia a seguito dell'approvazione della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle Citta' metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014"); 2. il regolamento (UE) del 20 ottobre 2010, n. 995/2010 (Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati) ha stabilito gli obblighi degli operatori che commercializzano il legno e prodotti ad esso equivalenti al fine di assicurare la "due diligence" ; per facilitare la costituzione di tale sistema di verifica e controllo e' opportuno prevedere che il titolare dell'autorizzazione o della dichiarazione possa comunicare all'ente competente alcune informazioni da inserire nel sistema informativo per la gestione delle attivita' forestali (SIGAF) e che costituiscono documentazione utile ai fini degli adempimenti e degli accertamenti della "due diligence"; 3. per consentire la costituzione dell'elenco regionale delle ditte boschive come strumento utile per promuovere la competenza e la professionalita' degli operatori del settore, e' necessario definire le modalita' di accesso, di tenuta dell'elenco, i requisiti di iscrizione, di rinnovo, di sospensione e di cancellazione. Al fine di rendere conoscibili ai proprietari dei boschi le informazioni necessarie per poter selezionare un'impresa boschiva qualificata, e' prevista la comunicazione di specifiche informazioni; 4. per facilitare le attivita' di identificazione e controllo del personale che opera nel bosco si disciplinano le procedure per il rilascio del tesserino di identificazione del personale previsto dall'articolo 47, comma 6 quinquies della l.r. 39/2000; 5. al fine di tener conto dell'esperienza maturata negli anni di applicazione della normativa forestale si interviene su alcune disposizioni tecniche relative ai tagli boschivi e alle opere e movimenti di terreno; 6. al fine di valorizzare e tutelare singole piante arboree in rapporto a piante concorrenti sono previsti specifici criteri di gestione; 7. per il taglio dei boschi cedui coniferati e per i tagli di diradamento e di sfollo delle fustaie coetanee e' stato introdotto, per semplificare le procedure autorizzatorie, l'istituto del silenzio - assenso; 8. le modifiche apportate dal legislatore nazionale alla disciplina di materiale vegetale agricolo e forestale, hanno sostanzialmente confermato un quadro normativo gia' vigente nell'ordinamento regionale, tuttavia e' necessario modificare le norme tecniche previste dal regolamento alle nuove disposizioni statali; 9. per consentire la trasformazione dei paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione e rinaturalizzazione e oggetto di recupero a fini produttivi vengono stabiliti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico finalizzati a garantire il presidio e la stabilita' idrogeologica del territorio; Si approva il presente regolamento: Art. 1 Modifiche all'articolo 1 del d.p.g.r. 48/R/2003 1. All'articolo 1, comma 2, lettera c) del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento Forestale della Toscana) le parole "dalle province" sono soppresse.