Art. 10 
 
                      Modifiche all'articolo 12 
                       del d.p.g.r. 48/R/2003 
 
  1. Nel comma 2 dell'articolo 12 le parole "dalla comunita'  montana
per i territori  di  propria  competenza  e  dalla  provincia  per  i
restanti  territori"  sono  sostituite  dalle  parole   "dagli   enti
competenti ai sensi della legge forestale".