Art. 11 
 
                  Inserimento dell'articolo 12 bis 
                       nel d.p.g.r. 48/R/2003 
 
  1. Dopo  l'articolo  12  del  d.p.g.r.  48/R/2003  e'  inserito  il
seguente articolo: 
  "Art. 12 bis (Tagli finalizzati alla  tutela  e  valorizzazione  di
singole piante arboree). - 1. Ai fini della tutela  e  valorizzazione
di singole piante arboree si definiscono piante obiettivo quelle  che
vengono individuate e favorite  nei  rapporti  rispetto  alle  piante
concorrenti. 
  2. Le piante obiettivo sono  scelte  tra  quelle  piu'  vigorose  e
meglio conformate delle specie da valorizzare. 
  3. Gli interventi per  la  tutela  e  valorizzazione  delle  piante
obiettivo vengono effettuati a carico dei soggetti la cui  proiezione
della chioma e' distante meno  di  3  metri  dalla  proiezione  della
chioma delle piante obiettivo. 
    4. Le norme tecniche per l'esecuzione dei tagli  a  favore  delle
piante obiettivo integrano quelle riportate alle sezioni II e III del
presente capo. In caso di prelievi superiori a quelli ivi previsti  i
tagli di cui al presente articolo sono soggetti ad  autorizzazione  e
ad eventuale piano di coltura e/o deposito cauzionale  per  vincolare
la destinazione del soprassuolo fino al termine del ciclo produttivo. 
  5. L'autorizzazione di cui al comma 4  puo'  essere  acquisita  per
silenzio  assenso,  decorsi  i  termini  previsti  per  il   rilascio
dell'autorizzazione stessa, a condizione che la domanda sia corredata
da un progetto di taglio che evidenzi: 
    a) gli obiettivi di tutela e valorizzazione; 
    b) le caratteristiche  del  soprassuolo  e  dei  terreni  oggetto
d'intervento; 
    c) la compatibilita' idrogeologica ed ambientale dell'intervento; 
    d) i criteri d'identificazione delle piante obiettivo; 
    e) le tecniche idonee a  garantire  il  migliore  sviluppo  delle
piante obiettivo e del restante soprassuolo senza  comprometterne  la
stabilita'; 
    f) il piano  dei  tagli  riferito  alle  piante  obiettivo  e  al
restante soprassuolo; 
    g) le modalita' d'esbosco. 
  6. Tra un taglio e il successivo per  la  tutela  e  valorizzazione
delle piante obiettivo deve intercorrere un  tempo  non  inferiore  a
cinque  anni.  Gli  interventi  a  carico  del  restante  soprassuolo
mantengono la loro naturale scadenza e devono  essere  effettuati  in
coincidenza dei tagli di cui al presente articolo.".