Art. 14 
 
                      Modifiche all'articolo 15 
                       del d.p.g.r. 48/R/2003 
 
  1. Nel comma 3 dell'articolo 15 del d.p.g.r.  48/R/2003  le  parole
"la comunita' montana nel  territorio  di  propria  competenza  e  la
provincia nel restante territorio" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"gli enti competenti ai sensi della legge forestale".