Art. 14 Modifiche all'articolo 15 del d.p.g.r. 48/R/2003 1. Nel comma 3 dell'articolo 15 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole "la comunita' montana nel territorio di propria competenza e la provincia nel restante territorio" sono sostituite dalle seguenti: "gli enti competenti ai sensi della legge forestale".