Art. 17 Modifiche all'articolo 22 del d.p.g.r. 48/R/2003 1. Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 22 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole "rilasciate al taglio precedente," sono sostituite dalle seguenti: "di migliore sviluppo e conformazione rilasciate ai tagli precedenti,". 2. Alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 22 del d.p.g.r. 48/R/2003 dopo le parole "oggetto di taglio" sono inserite le seguenti: "compatibilmente con la presenza di soggetti idonei;".