Art. 17 
 
                      Modifiche all'articolo 22 
                       del d.p.g.r. 48/R/2003 
 
  1. Alla lettera b)  del  comma  4  dell'articolo  22  del  d.p.g.r.
48/R/2003  le  parole  "rilasciate  al   taglio   precedente,"   sono
sostituite dalle seguenti:  "di  migliore  sviluppo  e  conformazione
rilasciate ai tagli precedenti,". 
  2. Alla lettera d)  del  comma  4  dell'articolo  22  del  d.p.g.r.
48/R/2003 dopo  le  parole  "oggetto  di  taglio"  sono  inserite  le
seguenti: "compatibilmente con la presenza di soggetti idonei;".