Art. 18 Modifiche all'articolo 26 del d.p.g.r. 48/R/2003 1. Il numero 5) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 26 del d.p.g.r. 48/R/2003 e' sostituito dal seguente: "5) i cipressi esotici e le chamaecyparis delle quali e' consentito il taglio delle piante isolate;". 2. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 26 del d.p.g.r. 48/R/2003 e' soppressa. 3. Nella lettera e) del comma 1 dell'articolo 26 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole "in tutti i casi previsti alle lettere b) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "in tutti i casi previsti alla lettera b)". 4. Dopo il comma 3 dell'articolo 26 del d.p.g.r. 48/ R/2003 e' inserito il seguente: "3 bis. L'autorizzazione di cui al comma 3 puo' essere acquisita per silenzio-assenso, decorsi i termini previsti per il rilascio dell'autorizzazione stessa, a condizione che la domanda sia corredata da un progetto di taglio che evidenzi le caratteristiche del soprassuolo e dei terreni oggetto di intervento e in cui siano specificate in particolare le tecniche d'intervento idonee a garantire il migliore sviluppo del bosco senza comprometterne la stabilita'.".