Art. 18 
 
                      Modifiche all'articolo 26 
                       del d.p.g.r. 48/R/2003 
 
  1. Il numero 5) della lettera b) del comma 1 dell'articolo  26  del
d.p.g.r. 48/R/2003 e' sostituito dal seguente: 
  "5) i cipressi esotici e le chamaecyparis delle quali e' consentito
il taglio delle piante isolate;". 
  2. La  lettera  d)  del  comma  1  dell'articolo  26  del  d.p.g.r.
48/R/2003 e' soppressa. 
  3. Nella lettera e) del  comma  1  dell'articolo  26  del  d.p.g.r.
48/R/2003 le parole "in tutti i casi previsti alle lettere b)  e  d)"
sono sostituite dalle  seguenti:  "in  tutti  i  casi  previsti  alla
lettera b)". 
  4. Dopo il comma 3 dell'articolo 26  del  d.p.g.r.  48/  R/2003  e'
inserito il seguente: 
  "3 bis. L'autorizzazione di cui al comma 3  puo'  essere  acquisita
per silenzio-assenso, decorsi i  termini  previsti  per  il  rilascio
dell'autorizzazione stessa, a condizione che la domanda sia corredata
da  un  progetto  di  taglio  che  evidenzi  le  caratteristiche  del
soprassuolo e dei terreni  oggetto  di  intervento  e  in  cui  siano
specificate  in  particolare  le  tecniche  d'intervento   idonee   a
garantire il migliore sviluppo  del  bosco  senza  comprometterne  la
stabilita'.".