Art. 22 
 
                      Modifiche all'articolo 33 
                       del d.p.g.r. 48/R/2003 
 
  1. Il comma 3 dell'articolo 33 del d.p.g.r. 48/R/2003 e' sostituito
dal seguente: 
  "3. Nei casi in cui sia prevedibile  il  mancato  od  insufficiente
insediamento della rinnovazione naturale, nonche'  quando  a  seguito
del taglio la rinnovazione naturale sia insufficiente, e'  prescritto
il ricorso alla rinnovazione artificiale da attuarsi  con  le  stesse
specie del soprassuolo maturo, fatte salve le sostituzioni di  specie
consentite o prescritte dal presente regolamento.  L'ente  competente
puo' richiedere la costituzione di  deposito  cauzionale  a  garanzia
dell'impegno all'impianto  della  rinnovazione  artificiale  e  delle
successive cure colturali.". 
  2.  Il  comma  4  dell'articolo  33  del  d.p.g.r.   48/R/2003   e'
abrogato.".