Art. 22 Modifiche all'articolo 33 del d.p.g.r. 48/R/2003 1. Il comma 3 dell'articolo 33 del d.p.g.r. 48/R/2003 e' sostituito dal seguente: "3. Nei casi in cui sia prevedibile il mancato od insufficiente insediamento della rinnovazione naturale, nonche' quando a seguito del taglio la rinnovazione naturale sia insufficiente, e' prescritto il ricorso alla rinnovazione artificiale da attuarsi con le stesse specie del soprassuolo maturo, fatte salve le sostituzioni di specie consentite o prescritte dal presente regolamento. L'ente competente puo' richiedere la costituzione di deposito cauzionale a garanzia dell'impegno all'impianto della rinnovazione artificiale e delle successive cure colturali.". 2. Il comma 4 dell'articolo 33 del d.p.g.r. 48/R/2003 e' abrogato.".