Art. 23 Modifiche all'articolo 34 del d.p.g.r. 48/R/2003 1. Il comma 3 dell'articolo 34 del d.p.g.r. 48/R/2003 e' sostituito dal seguente: "3. L'esecuzione dei tagli di cui al presente articolo e' sog getta ad autorizzazione previa presentazione di un progetto di taglio nel caso di tagliate di superficie superiore a 1 ettaro non previste da piani di gestione o di taglio. L'ente competente puo' chiedere la preventiva individuazione delle piante da abbattere e la costituzione di deposito cauzionale a garanzia dell'impegno all'impianto del la rinnovazione artificiale e delle successive cure colturali.".