Art. 23 
 
                      Modifiche all'articolo 34 
                       del d.p.g.r. 48/R/2003 
 
  1. Il comma 3 dell'articolo 34 del d.p.g.r. 48/R/2003 e' sostituito
dal seguente: 
  "3. L'esecuzione dei tagli di cui al presente articolo e' sog getta
ad autorizzazione previa presentazione di un progetto di  taglio  nel
caso di tagliate di superficie superiore a 1 ettaro non  previste  da
piani di gestione o di taglio. L'ente  competente  puo'  chiedere  la
preventiva individuazione delle piante da abbattere e la costituzione
di deposito cauzionale a garanzia dell'impegno  all'impianto  del  la
rinnovazione artificiale e delle successive cure colturali.".