Art. 26 
 
                      Modifiche all'articolo 39 
                       del d.p.g.r. 48/R/2003 
 
  1. Il comma 2 dell'articolo 39 del d.p.g.r. 48/R/2003 e' sostituito
dal seguente: 
  "2. Nelle aree di pertinenza delle linee di cui alle lettere a), b)
e c) del comma 1 e' consentito: 
    a) il taglio del bosco ceduo che abbia raggiunto l'eta' del turno
minimo, senza obbligo del rilascio di matricine; 
    b) il taglio di tutte le piante o polloni la cui chioma sia posta
a meno di 5 metri dai conduttori o che  sia  prevedibile  raggiungano
tale distanza nei due anni successivi; 
    c) il taglio delle piante inclinate od instabili, anche  radicate
al  di  fuori  dell'area  di  pertinenza,  che  possono  cadere   sui
conduttori.".