Art. 26 Modifiche all'articolo 39 del d.p.g.r. 48/R/2003 1. Il comma 2 dell'articolo 39 del d.p.g.r. 48/R/2003 e' sostituito dal seguente: "2. Nelle aree di pertinenza delle linee di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 e' consentito: a) il taglio del bosco ceduo che abbia raggiunto l'eta' del turno minimo, senza obbligo del rilascio di matricine; b) il taglio di tutte le piante o polloni la cui chioma sia posta a meno di 5 metri dai conduttori o che sia prevedibile raggiungano tale distanza nei due anni successivi; c) il taglio delle piante inclinate od instabili, anche radicate al di fuori dell'area di pertinenza, che possono cadere sui conduttori.".