Art. 29 Modifiche all'articolo 44 del d.p.g.r. 48/R/2003 1. Dopo il comma 8 dell'articolo 44 del d.p.g.r. 48/R/2003 e' inserito il seguente: "8 bis. Per i tagli di avviamento ad alto fusto dei boschi cedui, per i tagli di diradamento delle fustaie e per tutti i tagli dei boschi coetanei e coetaneiformi che non comportino una scopertura del suolo maggiore del 70 per cento, l'anno silvano di esecuzione indicato dal piano ha valore indicativo ed i suddetti tagli possono essere eseguiti in qualunque annualita' silvana di validita' del piano stesso previa presentazione della dichiarazione di taglio di cui all'articolo 10, comma 10.". 2. Il comma 9 dell'articolo 44 del d.p.g.r. 48/R/2003 e' sostituito dal seguente: "9. Per i tagli diversi da quelli indicati al comma 8 bis, nei casi in cui non sia stato possibile rispettare il piano dei tagli per ciascuna annualita' e' consentita, per l'esecuzione del taglio, la presentazione della dichiarazione di taglio di cui all'articolo 10, comma 10 nelle annualita' silvane successive rispetto a quella prevista a condizione che, con l'eventuale accorpamento delle superfici di taglio previste in annualita' diverse, non siano superati i limiti d'estensione dei tagli disposti dall'articolo 20, comma 1 e dall'articolo 37, comma 3 e i limiti d'eta' di cui all'articolo 25.".