Art. 29 
 
                      Modifiche all'articolo 44 
                       del d.p.g.r. 48/R/2003 
 
  1. Dopo il comma 8  dell'articolo  44  del  d.p.g.r.  48/R/2003  e'
inserito il seguente: 
  "8 bis. Per i tagli di avviamento ad alto fusto dei  boschi  cedui,
per i tagli di diradamento delle fustaie e  per  tutti  i  tagli  dei
boschi coetanei e coetaneiformi che non comportino una scopertura del
suolo maggiore  del  70  per  cento,  l'anno  silvano  di  esecuzione
indicato dal piano ha valore indicativo ed i suddetti  tagli  possono
essere eseguiti in qualunque  annualita'  silvana  di  validita'  del
piano stesso previa presentazione della dichiarazione  di  taglio  di
cui all'articolo 10, comma 10.". 
  2. Il comma 9 dell'articolo 44 del d.p.g.r. 48/R/2003 e' sostituito
dal seguente: 
  "9. Per i tagli diversi da quelli indicati al comma 8 bis, nei casi
in cui non sia stato possibile rispettare  il  piano  dei  tagli  per
ciascuna annualita' e' consentita, per l'esecuzione  del  taglio,  la
presentazione della dichiarazione di taglio di cui  all'articolo  10,
comma 10  nelle  annualita'  silvane  successive  rispetto  a  quella
prevista  a  condizione  che,  con  l'eventuale  accorpamento   delle
superfici  di  taglio  previste  in  annualita'  diverse,  non  siano
superati i limiti d'estensione dei tagli disposti  dall'articolo  20,
comma 1 e dall'articolo  37,  comma  3  e  i  limiti  d'eta'  di  cui
all'articolo 25.".