Art. 32 Modifiche all'articolo 49 del d.p.g.r. 48/R/2003 1. Il comma 1 dell'articolo 49 del d.p.g.r. 48/R/2003 e' sostituito dal seguente: "1. I proprietari o i possessori di piante forestali, di cui all'allegato A della legge forestale, sono tenuti a dare immediata comunicazione agli enti competenti ai sensi della legge forestale della presenza di attacchi parassitari dannosi alle piante e dei danni fitosanitari d'altra origine. Gli enti competenti informano il servizio fitosanitario regionale, che provvede ad indicare le norme e i metodi di lotta." 2. Nel primo periodo del comma 2 dell'articolo 49 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole "dalla provincia o dalla comunita' montana" sono sostituite da: "dall'ente competente ai sensi della legge forestale". Nel secondo periodo del comma 2 dell'articolo 49 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole "la provincia o la comunita' montana provvedono" sono sostituite da: "l'ente competente ai sensi della legge forestale provvede". 3. Il comma 6 dell'articolo 49 del d.p.g.r. 48/R/2003 e' sostituito dal seguente: "6. Per quanto concerne gli interventi disposti ai sensi del comma 1 o da provvedimenti di lotta obbligatoria disposti in base alla normativa vigente o da decisioni comunitarie, il taglio delle piante e' effettuato quando sia stata ufficialmente accertata la presenza del parassita di quarantena secondo le modalita' ed i tempi stabiliti il servizio fitosanitario regionale.". 4. Il comma 7 dell'articolo 49 del d.p.g.r. 48/R/2003 e' sostituito dal seguente: "7. I provvedimenti del servizio fitosanitario regionale, previste dal presente articolo, sono comunicate al competente servizio della Regione Toscana, al Corpo forestale dello Stato, agli enti competenti e agli altri soggetti interessati.". 5. Al comma 8 dell'articolo 49 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole "da provincia o comunita' montana" sono sostituite dalle seguenti: "dagli enti competenti".