Art. 32 
 
                      Modifiche all'articolo 49 
                       del d.p.g.r. 48/R/2003 
 
  1. Il comma 1 dell'articolo 49 del d.p.g.r. 48/R/2003 e' sostituito
dal seguente: 
  "1. I proprietari o  i  possessori  di  piante  forestali,  di  cui
all'allegato A della legge forestale, sono tenuti  a  dare  immediata
comunicazione agli enti competenti ai  sensi  della  legge  forestale
della presenza di attacchi parassitari  dannosi  alle  piante  e  dei
danni fitosanitari d'altra origine. Gli enti competenti informano  il
servizio fitosanitario regionale, che provvede ad indicare le norme e
i metodi di lotta." 
  2. Nel primo periodo del comma  2  dell'articolo  49  del  d.p.g.r.
48/R/2003 le parole "dalla provincia o dalla comunita' montana"  sono
sostituite da: "dall'ente competente ai sensi della legge forestale".
Nel secondo  periodo  del  comma  2  dell'articolo  49  del  d.p.g.r.
48/R/2003 le parole "la provincia o la comunita' montana  provvedono"
sono sostituite da: "l'ente competente ai sensi della legge forestale
provvede". 
  3. Il comma 6 dell'articolo 49 del d.p.g.r. 48/R/2003 e' sostituito
dal seguente: 
  "6. Per quanto concerne gli interventi disposti ai sensi del  comma
1 o da provvedimenti di lotta  obbligatoria  disposti  in  base  alla
normativa vigente o da decisioni comunitarie, il taglio delle  piante
e' effettuato quando sia stata ufficialmente  accertata  la  presenza
del parassita di quarantena secondo le modalita' ed i tempi stabiliti
il servizio fitosanitario regionale.". 
  4. Il comma 7 dell'articolo 49 del d.p.g.r. 48/R/2003 e' sostituito
dal seguente: 
  "7. I provvedimenti del servizio fitosanitario regionale,  previste
dal presente articolo, sono comunicate al competente  servizio  della
Regione Toscana, al Corpo forestale dello Stato, agli enti competenti
e agli altri soggetti interessati.". 
  5. Al comma 8 dell'articolo 49 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole "da
provincia o comunita' montana" sono sostituite dalle seguenti: "dagli
enti competenti".