Art. 35 Modifiche all'articolo 53 del d.p.g.r. 48/R/2003 1. Nel comma 1 dell'articolo 53 del d.p.g.r. 48/ R/2003 la parola "quaranta" e' sostituita dalla seguente: "venticinque". 2. Il comma 4 dell'articolo 53 del d.p.g.r. 48/R/2003 e' sostituito dal seguente: "4. L'estrazione del sughero dalle piante di sughera ovunque radicate e' soggetta a dichiarazione ed e' consentita a condizione che: a) il fusto abbia raggiunto una circonferenza di 60 centimetri, misurati a metri 1,30 da terra e sopra scorza; b) la parte di fusto decorticata non superi in altezza il triplo della misura della circonferenza; c) sia effettuata solo dopo che il sughero abbia raggiunto l'eta' di nove anni; d) sia effettuata esclusivamente nel periodo 15 maggio - 31 agosto.".