Art. 35 
 
                      Modifiche all'articolo 53 
                       del d.p.g.r. 48/R/2003 
 
  1. Nel comma 1 dell'articolo 53 del d.p.g.r. 48/ R/2003  la  parola
"quaranta" e' sostituita dalla seguente: "venticinque". 
  2. Il comma 4 dell'articolo 53 del d.p.g.r. 48/R/2003 e' sostituito
dal seguente: 
  "4. L'estrazione  del  sughero  dalle  piante  di  sughera  ovunque
radicate e' soggetta a dichiarazione ed e'  consentita  a  condizione
che: 
    a) il fusto abbia raggiunto una circonferenza di  60  centimetri,
misurati a metri 1,30 da terra e sopra scorza; 
    b) la parte di fusto decorticata non superi in altezza il  triplo
della misura della circonferenza; 
    c) sia effettuata solo dopo che il sughero abbia raggiunto l'eta'
di nove anni; 
    d) sia effettuata esclusivamente  nel  periodo  15  maggio  -  31
agosto.".