Art. 36 Modifiche all'articolo 54 del d.p.g.r. 48/R/2003 1. Il comma 1 dell'articolo 54 del d.p.g.r. 48/R/2003 e' sostituito dal seguente: "1. La realizzazione e l'espianto di un impianto di arbori coltura da legno sono soggetti a dichiarazione all'ente competente fatte salve le altre autorizzazioni eventualmente necessarie per la specifica tipologia dell'intervento previsto con particolare riferimento all'autorizzazione di cui all'articolo 82, comma 2 per i terreni saldi.". 2. Dopo il comma 1 dell'articolo 54 del d.p.g.r. 48/ R/2003 e' inserito il seguente: "1 bis. Le norme di cui al comma 1 si applicano anche agli impianti destinati alla produzione di alberi di Natale realizzati su terreni non boscati e non costituenti attivita' vivaistica.".