Art. 36 
 
                      Modifiche all'articolo 54 
                       del d.p.g.r. 48/R/2003 
 
  1. Il comma 1 dell'articolo 54 del d.p.g.r. 48/R/2003 e' sostituito
dal seguente: 
  "1. La realizzazione e l'espianto di un impianto di arbori  coltura
da legno sono soggetti  a  dichiarazione  all'ente  competente  fatte
salve  le  altre  autorizzazioni  eventualmente  necessarie  per   la
specifica  tipologia   dell'intervento   previsto   con   particolare
riferimento all'autorizzazione di cui all'articolo 82, comma 2 per  i
terreni saldi.". 
  2. Dopo il comma 1 dell'articolo 54  del  d.p.g.r.  48/  R/2003  e'
inserito il seguente: 
  "1 bis. Le norme di cui al comma 1 si applicano anche agli impianti
destinati alla produzione di alberi di Natale realizzati  su  terreni
non boscati e non costituenti attivita' vivaistica.".