Art. 37 Modifiche all'articolo 55 del d.p.g.r. 48/R/2003 1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 55 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole "dalla comunita' montana nei propri territori e dalla provincia nei restanti territori" sono sostituite dalle seguenti: "dall'ente competente ai sensi della legge forestale". 2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 55 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole "dalla comunita' montana nei propri territori e dalla provincia nei restanti territori" sono sostituite dalle seguenti: "dall'ente competente ai sensi della legge forestale". 3. Al comma 2 dell'articolo 55 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole "la comunita' montana e la provincia" sono sostituite dalle seguenti: "Gli enti competenti ai sensi della legge forestale".