Art. 37 
 
                      Modifiche all'articolo 55 
                       del d.p.g.r. 48/R/2003 
 
  1. Alla lettera b)  del  comma  1  dell'articolo  55  del  d.p.g.r.
48/R/2003 le parole "dalla comunita' montana nei propri  territori  e
dalla  provincia  nei  restanti  territori"  sono  sostituite   dalle
seguenti: "dall'ente competente ai sensi della legge forestale". 
  2. Alla lettera c)  del  comma  1  dell'articolo  55  del  d.p.g.r.
48/R/2003 le parole "dalla comunita' montana nei propri  territori  e
dalla  provincia  nei  restanti  territori"  sono  sostituite   dalle
seguenti: "dall'ente competente ai sensi della legge forestale". 
  3. Al comma 2 dell'articolo 55 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole "la
comunita' montana e la provincia"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"Gli enti competenti ai sensi della legge forestale".