Art. 39 
 
                    Modifiche all'articolo 57 bis 
                       del d.p.g.r. 48/R/2003 
 
  1. Il comma 2 dell'articolo 57  bis  del  d.p.g.r.  48/  R/2003  e'
sostituito dal seguente: 
  "2.  Fatte  salve  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  15   le
operazioni di cui al comma 1 sono consentite a condizione che: 
    a)   le   operazioni   riguardino   esclusivamente   i    residui
ligno-cellulosici   provenienti   da   tagli   boschivi,   interventi
colturali, interventi fitosanitari,  di  potatura,  ripulitura  o  da
altri interventi agricoli e forestali; 
    b) il rilascio, la triturazione, l'abbruciamento siano effettuati
entro   250   metri   dal   luogo   di   produzione   del   materiale
ligno-cellulosico; 
    c) il materiale triturato e le ceneri siano reimpiegate nel ciclo
colturale come sostanze concimanti o ammendanti tramite distribuzione
sul terreno. La formazione di  cumuli  e'  consentita  per  il  tempo
strettamente necessario al reimpiego; 
    d)  l'abbruciamento  sia  effettuato  in  piccoli  cumuli  e   in
quantita' giornaliere non superiori a 3 metri steri per ettaro.". 
  2. Dopo il comma 2 dell'articolo 57 bis del d.p.g.r.  48/R/2003  e'
inserito il seguente comma: 
  "2 bis. Gli abbruciamenti  in  loco  dei  residui  lignocellulosici
provenienti dai tagli boschivi o da altri  interventi  agro-forestali
sono vietati nei periodi a rischio di incendi di cui all'articolo  61
e, negli altri periodi, sono attuati nel rispetto delle  disposizioni
di prevenzione, salvaguardia e tutela del territorio dagli incendi di
cui al titolo II capo IV.".