Art. 39 Modifiche all'articolo 57 bis del d.p.g.r. 48/R/2003 1. Il comma 2 dell'articolo 57 bis del d.p.g.r. 48/ R/2003 e' sostituito dal seguente: "2. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 15 le operazioni di cui al comma 1 sono consentite a condizione che: a) le operazioni riguardino esclusivamente i residui ligno-cellulosici provenienti da tagli boschivi, interventi colturali, interventi fitosanitari, di potatura, ripulitura o da altri interventi agricoli e forestali; b) il rilascio, la triturazione, l'abbruciamento siano effettuati entro 250 metri dal luogo di produzione del materiale ligno-cellulosico; c) il materiale triturato e le ceneri siano reimpiegate nel ciclo colturale come sostanze concimanti o ammendanti tramite distribuzione sul terreno. La formazione di cumuli e' consentita per il tempo strettamente necessario al reimpiego; d) l'abbruciamento sia effettuato in piccoli cumuli e in quantita' giornaliere non superiori a 3 metri steri per ettaro.". 2. Dopo il comma 2 dell'articolo 57 bis del d.p.g.r. 48/R/2003 e' inserito il seguente comma: "2 bis. Gli abbruciamenti in loco dei residui lignocellulosici provenienti dai tagli boschivi o da altri interventi agro-forestali sono vietati nei periodi a rischio di incendi di cui all'articolo 61 e, negli altri periodi, sono attuati nel rispetto delle disposizioni di prevenzione, salvaguardia e tutela del territorio dagli incendi di cui al titolo II capo IV.".