Art. 4 Modifiche all'articolo 6 del d.p.g.r. 48/R/2003 1. Il comma 1 dell'articolo 6 del d.p.g.r. 48/R/2003 e' sostituito dal seguente: "1. Le domande di autorizzazione e le dichiarazioni di cui ai capi II e III del presente titolo sono presentate, agli enti competenti ai sensi della legge forestale con le modalita' stabilite nei relativi regolamenti.". 2. Il comma 3 dell'articolo 6 del d.p.g.r. 48/R/2003 e' sostituito dal seguente: "3. Nella domanda di autorizzazione e nella dichiarazione di cui al comma 2 sono dichiarati il soggetto esecutore dell'intervento, se diverso dal richiedente e il tecnico responsabile della direzione dei lavori nei casi di cui al comma 3 bis. Nel caso in cui i lavori siano affidati a piu' imprese devono essere comunicati i dati di tutte le imprese esecutrici e la suddivisione temporale o per fasi o per aree delle lavorazioni affidate a ciascuna di esse. Eventuali variazioni sono comunicate all'ente competente prima dell'accesso nel cantiere di lavoro del soggetto subentrante.". 3. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 del d.p.g.r. 48/R/2003 e' inserito il seguente: "3 bis. Sono eseguiti sotto la direzione di un tecnico responsabile dei lavori i seguenti tagli: a) tutti i tagli previsti alla sezione II che abbiano un'estensione superiore a 10 ettari accorpati; b) i diradamenti nelle fustaie che abbiano un'estensione superiore a 10 ettari accorpati; c) i rimanenti tagli previsti alla sezione III che abbiano un'estensione superiore a 1 ettaro.". 4. Nel comma 4 dell'articolo 6 del d.p.g.r. 48/R/2003 dopo le parole "delle opere o dei lavori," sono inserite le seguenti: "nonche' di perizie asseverate o giurate,". 5. Nel comma 5 dell'articolo 6 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole "alla comunita' montana nei territori di propria competenza o alla provincia nei restanti territori" sono sostituite dalle seguenti: "agli enti competenti ai sensi della legge forestale".