Art. 4 
 
                      Modifiche all'articolo 6 
                       del d.p.g.r. 48/R/2003 
 
  1. Il comma 1 dell'articolo 6 del d.p.g.r. 48/R/2003 e'  sostituito
dal seguente: 
  "1. Le domande di autorizzazione e le dichiarazioni di cui ai  capi
II e III del presente titolo sono presentate, agli enti competenti ai
sensi della legge forestale con le modalita' stabilite  nei  relativi
regolamenti.". 
  2. Il comma 3 dell'articolo 6 del d.p.g.r. 48/R/2003 e'  sostituito
dal seguente: 
  "3. Nella domanda di autorizzazione e nella dichiarazione di cui al
comma 2 sono dichiarati il  soggetto  esecutore  dell'intervento,  se
diverso dal richiedente e il tecnico responsabile della direzione dei
lavori nei casi di cui al comma 3 bis. Nel caso in cui i lavori siano
affidati a piu' imprese devono essere comunicati i dati di  tutte  le
imprese esecutrici e la suddivisione temporale o per fasi o per  aree
delle lavorazioni affidate a ciascuna di esse.  Eventuali  variazioni
sono comunicate all'ente competente prima dell'accesso  nel  cantiere
di lavoro del soggetto subentrante.". 
  3. Dopo il comma  3  dell'articolo  6  del  d.p.g.r.  48/R/2003  e'
inserito il seguente: 
  "3 bis. Sono eseguiti sotto la direzione di un tecnico responsabile
dei lavori i seguenti tagli: 
    a)  tutti  i  tagli  previsti  alla  sezione   II   che   abbiano
un'estensione superiore a 10 ettari accorpati; 
    b)  i  diradamenti  nelle  fustaie  che   abbiano   un'estensione
superiore a 10 ettari accorpati; 
    c) i rimanenti  tagli  previsti  alla  sezione  III  che  abbiano
un'estensione superiore a 1 ettaro.". 
  4. Nel comma 4 dell'articolo  6  del  d.p.g.r.  48/R/2003  dopo  le
parole "delle  opere  o  dei  lavori,"  sono  inserite  le  seguenti:
"nonche' di perizie asseverate o giurate,". 
  5. Nel comma 5 dell'articolo 6 del  d.p.g.r.  48/R/2003  le  parole
"alla comunita' montana nei territori di propria  competenza  o  alla
provincia nei restanti territori"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"agli enti competenti ai sensi della legge forestale".