Art. 42 Modifiche all'articolo 61 del d.p.g.r. 48/R/2003 1. Il comma 2 dell'articolo 61 del d.p.g.r. 48/R/2003 e' sostituito dal seguente: "2. Sulla base dell'indice di pericolosita' per lo sviluppo degli incendi boschivi cosi' come definito nel Piano AIB, con atto del dirigente della competente struttura regionale possono essere modificati i periodi a rischio di cui al comma 1, anche per singoli comuni dandone comunicazione ai comuni interessati.