Art. 42 
 
                      Modifiche all'articolo 61 
                       del d.p.g.r. 48/R/2003 
 
  1. Il comma 2 dell'articolo 61 del d.p.g.r. 48/R/2003 e' sostituito
dal seguente: 
  "2. Sulla base dell'indice di pericolosita' per lo  sviluppo  degli
incendi boschivi cosi' come definito nel  Piano  AIB,  con  atto  del
dirigente  della  competente  struttura  regionale   possono   essere
modificati i periodi a rischio di cui al comma 1, anche  per  singoli
comuni dandone comunicazione ai comuni interessati.