Art. 43 
 
                      Modifiche all'articolo 63 
                       del d.p.g.r. 48/R/2003 
 
  1. Dopo il comma 4 dell'articolo 63  del  d.p.g.r.  48/  R/2003  e'
inserito il seguente: 
  "4 bis. Durante le operazioni di spegnimento, bonifica e  controllo
di un incendio boschivo il direttore delle operazioni di  spegnimento
puo' disporre l'accensione del fuoco tra un fronte di sicurezza e  il
margine  dell'area  bruciata  per   mettere   in   sicurezza   l'area
interessata dall'evento.".