Art. 43 Modifiche all'articolo 63 del d.p.g.r. 48/R/2003 1. Dopo il comma 4 dell'articolo 63 del d.p.g.r. 48/ R/2003 e' inserito il seguente: "4 bis. Durante le operazioni di spegnimento, bonifica e controllo di un incendio boschivo il direttore delle operazioni di spegnimento puo' disporre l'accensione del fuoco tra un fronte di sicurezza e il margine dell'area bruciata per mettere in sicurezza l'area interessata dall'evento.".