Art. 44 Modifiche all'articolo 64 del d.p.g.r. 48/R/2003 1. Al comma 2 dell'articolo 64 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole "della comunita' montana per i territori di propria competenza e della provincia per i restanti territori" sono sostituite con le seguenti: "dell'ente competente ai sensi della legge forestale". 2. Il comma 5 dell'articolo 64 del d.p.g.r. 48/R/2003 e' sostituito dal seguente: "5. Per le aree attrezzate gia' esistenti nelle aree di cui all'articolo 59, comma 1, l'ente competente ai sensi della legge forestale prescrive l'eventuale adeguamento delle opere, le precauzioni da adottare per l'accensione del fuoco e la normativa d'uso da esporre in appositi cartelli.".