Art. 44 
 
                      Modifiche all'articolo 64 
                       del d.p.g.r. 48/R/2003 
 
  1. Al comma 2 dell'articolo 64 del  d.p.g.r.  48/R/2003  le  parole
"della comunita' montana per i  territori  di  propria  competenza  e
della provincia per i restanti  territori"  sono  sostituite  con  le
seguenti: "dell'ente competente ai sensi della legge forestale". 
  2. Il comma 5 dell'articolo 64 del d.p.g.r. 48/R/2003 e' sostituito
dal seguente: 
  "5. Per le  aree  attrezzate  gia'  esistenti  nelle  aree  di  cui
all'articolo 59, comma 1, l'ente  competente  ai  sensi  della  legge
forestale  prescrive  l'eventuale   adeguamento   delle   opere,   le
precauzioni da adottare per l'accensione del  fuoco  e  la  normativa
d'uso da esporre in appositi cartelli.".