Art. 46 
 
                      Modifiche all'articolo 66 
                       del d.p.g.r. 48/R/2003 
 
  1. Il comma 1 dell'articolo 66 del d.p.g.r. 48/R/2003 e' sostituito
dal seguente: 
  "1. Tutti gli abbruciamenti sono vietati nei periodi a  rischio  di
incendi di cui all'articolo  61  e,  nei  rimanenti  periodi,  devono
essere attuati nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 57 bis  e
delle norme del presente articolo.". 
  2. Dopo il comma 1 dell'articolo 66  del  d.p.g.r.  48/  R/2003  e'
inserito il seguente comma: 
  "1 bis. Nelle aree di cui all'articolo 59, comma 1,  lettere  a)  e
b), l'abbruciamento dei residui vegetali derivanti  da  utilizzazioni
legnose o da altre operazioni colturali e' soggetto ad autorizzazione
degli enti  competenti  ai  sensi  della  legge  forestale.  Ai  fini
dell'autorizzazione sono valutate le  condizioni  di  infiammabilita'
della  vegetazione  forestale  e  della   lettiera,   le   condizioni
morfologiche del terreno  e  la  presenza  di  spazi  aperti  idonei.
L'autorizzazione specifica le norme di prevenzione e  le  precauzioni
da osservare.". 
  3. Il comma 2 dell'articolo 66 del d.p.g.r. 48/R/2003 e' sostituito
dal seguente: 
  "2. In deroga  alle  disposizioni  di  cui  al  comma  1  bis,  nei
castagneti da frutto  e'  consentito  l'abbruciamento  dei  materiali
provenienti da potatura e ripulitura degli stessi nel rispetto  delle
norme di prevenzione di cui al comma 4.". 
  4. Nel comma 3 dell'articolo 66 del d.p.g.r.  48/R/2003  le  parole
"con esclusione dei periodi definiti a rischio di cui  all'  articolo
61" sono soppresse. 
  5. La  lettera  d)  del  comma  4  dell'articolo  66  del  d.p.g.r.
48/R/2003 e' sostituita dalla seguente: 
  "d) l'abbruciamento deve essere  effettuato  in  assenza  di  vento
ovvero quando la colonna di fumo sale verticale.". 
  6. La  lettera  b)  del  comma  5  dell'articolo  66  del  d.p.g.r.
48/R/2003 e' sostituita dalla seguente: 
  "b) l'abbruciamento deve esserere effettuato in  assenza  di  vento
ovvero quando la colonna di fumo sale verticale;". 
  7. La  lettera  c)  del  comma  5  dell'articolo  66  del  d.p.g.r.
48/R/2003 e' abrogata. 
  8. Il comma 6 dell'articolo 66 del d.p.g.r. 48/R/2003 e' sostituito
dal seguente: 
  "6. L'ente competente puo'  prevedere  modalita'  di  comunicazione
preventiva dell'esecuzione degli abbruciamenti.". 
  9. Il comma 7 dell'articolo 66 del d.p.g.r. 48/R/2003 e' abrogato.