Art. 46 Modifiche all'articolo 66 del d.p.g.r. 48/R/2003 1. Il comma 1 dell'articolo 66 del d.p.g.r. 48/R/2003 e' sostituito dal seguente: "1. Tutti gli abbruciamenti sono vietati nei periodi a rischio di incendi di cui all'articolo 61 e, nei rimanenti periodi, devono essere attuati nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 57 bis e delle norme del presente articolo.". 2. Dopo il comma 1 dell'articolo 66 del d.p.g.r. 48/ R/2003 e' inserito il seguente comma: "1 bis. Nelle aree di cui all'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), l'abbruciamento dei residui vegetali derivanti da utilizzazioni legnose o da altre operazioni colturali e' soggetto ad autorizzazione degli enti competenti ai sensi della legge forestale. Ai fini dell'autorizzazione sono valutate le condizioni di infiammabilita' della vegetazione forestale e della lettiera, le condizioni morfologiche del terreno e la presenza di spazi aperti idonei. L'autorizzazione specifica le norme di prevenzione e le precauzioni da osservare.". 3. Il comma 2 dell'articolo 66 del d.p.g.r. 48/R/2003 e' sostituito dal seguente: "2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1 bis, nei castagneti da frutto e' consentito l'abbruciamento dei materiali provenienti da potatura e ripulitura degli stessi nel rispetto delle norme di prevenzione di cui al comma 4.". 4. Nel comma 3 dell'articolo 66 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole "con esclusione dei periodi definiti a rischio di cui all' articolo 61" sono soppresse. 5. La lettera d) del comma 4 dell'articolo 66 del d.p.g.r. 48/R/2003 e' sostituita dalla seguente: "d) l'abbruciamento deve essere effettuato in assenza di vento ovvero quando la colonna di fumo sale verticale.". 6. La lettera b) del comma 5 dell'articolo 66 del d.p.g.r. 48/R/2003 e' sostituita dalla seguente: "b) l'abbruciamento deve esserere effettuato in assenza di vento ovvero quando la colonna di fumo sale verticale;". 7. La lettera c) del comma 5 dell'articolo 66 del d.p.g.r. 48/R/2003 e' abrogata. 8. Il comma 6 dell'articolo 66 del d.p.g.r. 48/R/2003 e' sostituito dal seguente: "6. L'ente competente puo' prevedere modalita' di comunicazione preventiva dell'esecuzione degli abbruciamenti.". 9. Il comma 7 dell'articolo 66 del d.p.g.r. 48/R/2003 e' abrogato.