Art. 47 
 
                    Sostituzione dell'articolo 68 
                       del d.p.g.r. 48/R/2003 
 
  1. L'articolo 68 del d.p.g.r. 48/R/2003 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 68.  (Deroghe)-  -  1.  Fermo  restando  quanto  disciplinato
all'articolo 57  bis,  gli  enti  competenti  ai  sensi  della  legge
forestale possono  autorizzare,  per  motivate  esigenze  deroghe  ai
divieti di cui al presente capo nei seguenti casi: 
    a) esecuzione di lavori pubblici o privati; 
    b)  manifestazioni  che   prevedano   l'uso   di   fuochi   anche
pirotecnici; 
    c) attivita' in campeggi anche temporanei; 
    d) attivita' di formazione ed addestramento per la prevenzione  e
la lotta attiva degli incendi boschivi con le modalita' definite  nel
Piano AIB. 
    e) per l'uso della tecnica del "fuoco prescritto"  ove  cio'  sia
ritenuto utile, anche in via sperimentale, per ridurre e  controllare
lo sviluppo di biomassa ai fini della  prevenzione  degli  incendi  e
della tutela di  particolari  assetti  vegetazionali  nel  territorio
rurale. 
  2. Nelle autorizzazioni  di  cui  al  comma  1,  sono  previste  le
necessarie prescrizioni e precauzioni al fine di  evitare  rischi  di
incendio. 
  3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per gli  interventi  di
cui al comma 1, lettera e) e' presentato un progetto che contiene  le
motivazioni e le tecniche da utilizzare con  particolare  riferimento
ai tempi, alle modalita' di esecuzione e alle cautele da adottare. 
  4. Gli interventi di cui  al  comma  1,  lettera  e)  sono  attuati
dall'ente competente.".