Art. 47 Sostituzione dell'articolo 68 del d.p.g.r. 48/R/2003 1. L'articolo 68 del d.p.g.r. 48/R/2003 e' sostituito dal seguente: "Art. 68. (Deroghe)- - 1. Fermo restando quanto disciplinato all'articolo 57 bis, gli enti competenti ai sensi della legge forestale possono autorizzare, per motivate esigenze deroghe ai divieti di cui al presente capo nei seguenti casi: a) esecuzione di lavori pubblici o privati; b) manifestazioni che prevedano l'uso di fuochi anche pirotecnici; c) attivita' in campeggi anche temporanei; d) attivita' di formazione ed addestramento per la prevenzione e la lotta attiva degli incendi boschivi con le modalita' definite nel Piano AIB. e) per l'uso della tecnica del "fuoco prescritto" ove cio' sia ritenuto utile, anche in via sperimentale, per ridurre e controllare lo sviluppo di biomassa ai fini della prevenzione degli incendi e della tutela di particolari assetti vegetazionali nel territorio rurale. 2. Nelle autorizzazioni di cui al comma 1, sono previste le necessarie prescrizioni e precauzioni al fine di evitare rischi di incendio. 3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per gli interventi di cui al comma 1, lettera e) e' presentato un progetto che contiene le motivazioni e le tecniche da utilizzare con particolare riferimento ai tempi, alle modalita' di esecuzione e alle cautele da adottare. 4. Gli interventi di cui al comma 1, lettera e) sono attuati dall'ente competente.".