Art. 5 
 
                      Modifiche all'articolo 7 
                       del d.p.g.r. 48/R/2003 
 
  1. Dopo il comma 3  bis  del  d.p.g.r.  48/R/2003  e'  inserito  il
seguente: 
  "3 ter. Nei casi in cui i dati contenuti nella dichiarazione di cui
al comma 3  sono  asseverati  da  un  tecnico  abilitato  secondo  le
specifiche  competenze  attribuite  dagli  ordinamenti  professionali
vigenti i lavori sono eseguibili dal giorno successivo alla  data  di
ricevimento da parte dell'ente competente.".