Art. 5 Modifiche all'articolo 7 del d.p.g.r. 48/R/2003 1. Dopo il comma 3 bis del d.p.g.r. 48/R/2003 e' inserito il seguente: "3 ter. Nei casi in cui i dati contenuti nella dichiarazione di cui al comma 3 sono asseverati da un tecnico abilitato secondo le specifiche competenze attribuite dagli ordinamenti professionali vigenti i lavori sono eseguibili dal giorno successivo alla data di ricevimento da parte dell'ente competente.".