Art. 50 Modifiche all'articolo 79 del d.p.g.r. 48/R/2003 1. Il comma 3 dell'articolo 79 del d.p.g.r. 48/R/2003 e' sostituito dal seguente: "3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 80 bis, la trasformazione del bosco e' soggetta, ai sensi dell' articolo 42 della legge forestale, ad autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, e ad autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico.". 2. Al comma 4 dell'articolo 79 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole "dalla comunita' montana nei territori di propria competenza e dalla provincia nei restanti territori," sono sostituite dalle seguenti: "dall'ente competente di cui all'articolo 42, comma 4 della legge forestale". 3. Dopo il comma 5 dell'articolo 79 del d.p.g.r. 48/ R/2003 e' inserito il seguente comma: "5 bis. Le trasformazioni boschive, i rimboschimenti compensativi di cui all'articolo 81 e gli interventi realizzati con le somme introitate ai sensi dell'articolo 44, commi 6 e 7 della legge forestale costituiscono inventario speciale ai sensi dell'articolo 7 della stessa legge forestale e sono registrati nel SIGAF.".