Art. 50 
 
                      Modifiche all'articolo 79 
                       del d.p.g.r. 48/R/2003 
 
  1. Il comma 3 dell'articolo 79 del d.p.g.r. 48/R/2003 e' sostituito
dal seguente: 
  "3.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo   80   bis,   la
trasformazione del bosco e' soggetta,  ai  sensi  dell'  articolo  42
della  legge  forestale,  ad  autorizzazione  ai  fini  del   vincolo
idrogeologico,   e   ad   autorizzazione   ai   fini   del    vincolo
paesaggistico.". 
  2. Al comma 4 dell'articolo 79 del  d.p.g.r.  48/R/2003  le  parole
"dalla comunita' montana nei territori di propria competenza e  dalla
provincia nei restanti territori," sono  sostituite  dalle  seguenti:
"dall'ente competente di cui all'articolo 42,  comma  4  della  legge
forestale". 
  3. Dopo il comma 5 dell'articolo 79  del  d.p.g.r.  48/  R/2003  e'
inserito il seguente comma: 
  "5 bis. Le trasformazioni boschive, i  rimboschimenti  compensativi
di cui all'articolo 81 e  gli  interventi  realizzati  con  le  somme
introitate ai sensi  dell'articolo  44,  commi  6  e  7  della  legge
forestale costituiscono inventario speciale ai sensi dell'articolo  7
della stessa legge forestale e sono registrati nel SIGAF.".