Art. 51 
 
                  Inserimento dell'articolo 80 bis 
                       nel d.p.g.r. 48/R/2003 
 
  1. Dopo  l'articolo  80  del  d.p.g.r.  48/R/2003  e'  inserito  il
seguente: 
  "Art. 80 bis. (Criteri per l'autorizzazione alla trasformazione dei
paesaggi  agrari  e  pastorali  di  interesse  storico  coinvolti  da
processi di forestazione e rinaturalizzazione oggetto di  recupero  a
fini  produttivi).  -  1.  L'autorizzazione  ai  fini   del   vincolo
idrogeologico per  il  recupero  agronomico  a  fini  produttivi  dei
paesaggi di cui all'articolo 42, comma 1 bis, lettera b) della  legge
forestale e' rilasciata a condizione che: 
    a) l'esercizio dell'attivita' agro-silvo-pastorale  non  comporti
alterazione  permanente  dello  stato  dei  luoghi  con   costruzioni
edilizie e altre opere civili sui terreni oggetto di trasformazione; 
    b) siano previste opere di sistemazione idraulico agraria per  la
regimazione delle acque superficiali e la  prevenzione  dell'erosione
del suolo in rapporto alle condizioni di regimazione e sgrondo  delle
acque dei terreni contermini. E'  consentito  anche  il  recupero  di
opere di sistemazione idraulico agraria preesistenti. 
  2. Gli interventi  di  cui  al  comma  1  devono  avere  estensione
inferiore a 3 ettari e devono essere distribuiti nello spazio al fine
di evitare contiguita' tra gli interventi prima di  cinque  anni.  La
contiguita' e' interrotta dal rilascio di fasce boscate di almeno 100
metri di larghezza. 
  3. Alla domanda di autorizzazione di cui al comma 1 e' allegato  un
progetto che, fermo restando quanto  previsto  dalle  norme  tecniche
generali di cui al capo I, titolo III, contiene: 
    a) i dati relativi alla localizzazione e allo stato  attuale  dei
terreni di cui si richiede il recupero agronomico; 
    b) la documentazione aereofotografica riferita a  fotogrammi  del
volo anno 1954 o la perizia giurata attestante lo stato  storico  dei
luoghi preesistenti ai processi di forestazione e rinaturalizzazione,
comprovata   dall'analisi    di    documentazione    fotografica    o
aereofotografica oggettivamente databile; 
    c) la descrizione dei terreni  oggetto  di  recupero,  nonche'  i
vincoli urbanistici e paesaggistici  eventualmente  insistenti  sulla
stessa area; 
    d) la descrizione e la documentazione fotografica  relativa  alle
eventuali opere di sistemazione idraulico agraria esistenti; 
    e) le modalita' di realizzazione e/o  ripristino  e  mantenimento
delle opere di sistemazione idraulico agraria; 
    f) le modalita' e  i  tempi  di  realizzazione  del  progetto  di
recupero a fini  produttivi  nonche'  le  colture  che  si  intendono
ripristinare. 
  4.  Nei  casi  in  cui  l'attivita'  agro  silvo  pastorale   venga
abbandonata prima che siano decorsi cinque anni  dall'autorizzazione,
oltre alle sanzioni previste dalla legge, sono  posti  a  carico  del
proprietario  o  possessore  l'obbligo   di   ripristino   ai   sensi
dell'articolo 85 della legge forestale e l'esecuzione delle opere  di
rimboschimento dei terreni oggetto di recupero agronomico.".