Art. 51 Inserimento dell'articolo 80 bis nel d.p.g.r. 48/R/2003 1. Dopo l'articolo 80 del d.p.g.r. 48/R/2003 e' inserito il seguente: "Art. 80 bis. (Criteri per l'autorizzazione alla trasformazione dei paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione e rinaturalizzazione oggetto di recupero a fini produttivi). - 1. L'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico per il recupero agronomico a fini produttivi dei paesaggi di cui all'articolo 42, comma 1 bis, lettera b) della legge forestale e' rilasciata a condizione che: a) l'esercizio dell'attivita' agro-silvo-pastorale non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie e altre opere civili sui terreni oggetto di trasformazione; b) siano previste opere di sistemazione idraulico agraria per la regimazione delle acque superficiali e la prevenzione dell'erosione del suolo in rapporto alle condizioni di regimazione e sgrondo delle acque dei terreni contermini. E' consentito anche il recupero di opere di sistemazione idraulico agraria preesistenti. 2. Gli interventi di cui al comma 1 devono avere estensione inferiore a 3 ettari e devono essere distribuiti nello spazio al fine di evitare contiguita' tra gli interventi prima di cinque anni. La contiguita' e' interrotta dal rilascio di fasce boscate di almeno 100 metri di larghezza. 3. Alla domanda di autorizzazione di cui al comma 1 e' allegato un progetto che, fermo restando quanto previsto dalle norme tecniche generali di cui al capo I, titolo III, contiene: a) i dati relativi alla localizzazione e allo stato attuale dei terreni di cui si richiede il recupero agronomico; b) la documentazione aereofotografica riferita a fotogrammi del volo anno 1954 o la perizia giurata attestante lo stato storico dei luoghi preesistenti ai processi di forestazione e rinaturalizzazione, comprovata dall'analisi di documentazione fotografica o aereofotografica oggettivamente databile; c) la descrizione dei terreni oggetto di recupero, nonche' i vincoli urbanistici e paesaggistici eventualmente insistenti sulla stessa area; d) la descrizione e la documentazione fotografica relativa alle eventuali opere di sistemazione idraulico agraria esistenti; e) le modalita' di realizzazione e/o ripristino e mantenimento delle opere di sistemazione idraulico agraria; f) le modalita' e i tempi di realizzazione del progetto di recupero a fini produttivi nonche' le colture che si intendono ripristinare. 4. Nei casi in cui l'attivita' agro silvo pastorale venga abbandonata prima che siano decorsi cinque anni dall'autorizzazione, oltre alle sanzioni previste dalla legge, sono posti a carico del proprietario o possessore l'obbligo di ripristino ai sensi dell'articolo 85 della legge forestale e l'esecuzione delle opere di rimboschimento dei terreni oggetto di recupero agronomico.".