Art. 52 Modifiche all'articolo 81 del d.p.g.r. 48/R/2003 1. Il comma 1 dell'articolo 81 del d.p.g.r. 48/R/2003 e' sostituito dal seguente: "1. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi di cui all'articolo 42, comma 1 bis della legge forestale.". 2. Al comma 6 dell'articolo 81 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole "alla provincia o alla comunita' montana" sono sostituite dalle parole: "all'ente competente ai sensi dell'articolo 44, comma 6 della legge forestale". 3. Dopo il comma 6 dell'articolo 81 del d.p.g.r. 48/ R/2003 e' inserito il seguente: "6 bis. Nei casi indicati dall'articolo 44, comma 7 bis della legge forestale il pagamento di cui al comma 6 puo' essere effettuato in forma rateizzata sulla base di un piano in cui siano indicate le superfici oggetto di effettiva trasformazione nei singoli anni di validita' dell'autorizzazione. In caso di incremento delle superfici oggetto di trasformazione rispetto alle previsioni indicate nel piano il titolare dell'autorizzazione e' tenuto al versamento preventivo della rata annua calcolata in base all'effettiva superficie oggetto della trasformazione.".