Art. 52 
 
                      Modifiche all'articolo 81 
                       del d.p.g.r. 48/R/2003 
 
  1. Il comma 1 dell'articolo 81 del d.p.g.r. 48/R/2003 e' sostituito
dal seguente: 
  "1. Le disposizioni di cui al presente articolo  non  si  applicano
nei casi di cui all'articolo 42, comma 1 bis della legge forestale.". 
  2. Al comma 6 dell'articolo 81 del  d.p.g.r.  48/R/2003  le  parole
"alla provincia o  alla  comunita'  montana"  sono  sostituite  dalle
parole: "all'ente competente ai sensi dell'articolo 44, comma 6 della
legge forestale". 
  3. Dopo il comma 6 dell'articolo 81  del  d.p.g.r.  48/  R/2003  e'
inserito il seguente: 
  "6 bis. Nei casi indicati dall'articolo 44, comma 7 bis della legge
forestale il pagamento di cui al comma 6 puo'  essere  effettuato  in
forma rateizzata sulla base di un piano  in  cui  siano  indicate  le
superfici oggetto di effettiva trasformazione  nei  singoli  anni  di
validita' dell'autorizzazione. In caso di incremento delle  superfici
oggetto di trasformazione rispetto alle previsioni indicate nel piano
il titolare dell'autorizzazione e' tenuto  al  versamento  preventivo
della rata annua calcolata in base all'effettiva  superficie  oggetto
della trasformazione.".