Art. 53 
 
                      Modifiche all'articolo 86 
                       del d.p.g.r. 48/R/2003 
 
  1. Al comma 3 dell'articolo 86 del  d.p.g.r.  48/R/2003  le  parole
"alla comunita' montana nei territori di propria  competenza  e  alla
provincia nei  restanti  territori"  sono  sostituite  dalle  parole:
"all'ente competente ai sensi della legge forestale". 
  2. Dopo il comma 8 dell'articolo 86  del  d.p.g.r.  48/  R/2003  e'
inserito il seguente: 
  "8 bis Il pascolo di qualsiasi specie di  bestiame  nei  pascoli  e
negli altri terreni saldi percorsi da incendio e' vietato per un anno
dall'incendio.". 
  3. Al comma 11 dell'articolo 86 del d.p.g.r.  48/R/2003  le  parole
"Le comunita' montane per i territori  di  propria  competenza  e  le
province per i restanti  territori  possono"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "L'ente competente ai sensi della legge forestale puo'". 
  4.  Il  comma  12  dell'articolo  86  del  d.p.g.r.  48/R/2003   e'
sostituito dal seguente: 
  "12. L'ente competente ai sensi della legge forestale puo' disporre
con specifico atto, anche  per  singole  aree  omogenee,  divieti  di
pascolo e prevedere limiti relativamente alle specie  allevate  e  ai
carichi ammissibili, in particolare: 
    a) quando, in considerazione  delle  particolari  condizioni  dei
boschi, dei pascoli o dei suoli, il  pascolo  possa  provocare  danni
rilevanti agli stessi; 
    b) quando, a seguito di incendio della vegetazione dei pascoli  e
dei terreni saldi, sia opportuno prolungare  il  periodo  di  cui  al
comma 8 bis per la migliore ricostituzione del cotico erboso; 
    c) quando si renda necessario  per  la  conservazione  di  specie
vegetali tutelate.".