Art. 53 Modifiche all'articolo 86 del d.p.g.r. 48/R/2003 1. Al comma 3 dell'articolo 86 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole "alla comunita' montana nei territori di propria competenza e alla provincia nei restanti territori" sono sostituite dalle parole: "all'ente competente ai sensi della legge forestale". 2. Dopo il comma 8 dell'articolo 86 del d.p.g.r. 48/ R/2003 e' inserito il seguente: "8 bis Il pascolo di qualsiasi specie di bestiame nei pascoli e negli altri terreni saldi percorsi da incendio e' vietato per un anno dall'incendio.". 3. Al comma 11 dell'articolo 86 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole "Le comunita' montane per i territori di propria competenza e le province per i restanti territori possono" sono sostituite dalle seguenti: "L'ente competente ai sensi della legge forestale puo'". 4. Il comma 12 dell'articolo 86 del d.p.g.r. 48/R/2003 e' sostituito dal seguente: "12. L'ente competente ai sensi della legge forestale puo' disporre con specifico atto, anche per singole aree omogenee, divieti di pascolo e prevedere limiti relativamente alle specie allevate e ai carichi ammissibili, in particolare: a) quando, in considerazione delle particolari condizioni dei boschi, dei pascoli o dei suoli, il pascolo possa provocare danni rilevanti agli stessi; b) quando, a seguito di incendio della vegetazione dei pascoli e dei terreni saldi, sia opportuno prolungare il periodo di cui al comma 8 bis per la migliore ricostituzione del cotico erboso; c) quando si renda necessario per la conservazione di specie vegetali tutelate.".