Art. 54 
 
                      Modifiche all'articolo 88 
                       del d.p.g.r. 48/R/2003 
 
  1. Nell'articolo 88 del  d.p.g.r.  48/R/2003  il  comma  1  bis  e'
sostituito dal seguente: 
  "1 bis. Non rientrano nelle ordinarie  lavorazioni  agrarie  quelle
che  modificano  il  profilo  longitudinale   del   terreno   tramite
movimentazione dello stesso eseguita con escavatori, pale  meccaniche
o apripista, fatti salvi gli interventi di livellamento  superficiale
di cui all'articolo 92, comma 1.". 
  2. Il comma 3 dell'articolo 88 del d.p.g.r. 48/R/2003 e' sostituito
dal seguente: 
  "3. L'ente competente ai sensi della legge  forestale,  sulla  base
delle caratteristiche geomorfologiche  dei  terreni  e  di  specifici
rischi  idrogeologici,  puo'  determinare  i  territori  in  cui   le
lavorazioni con profondita' maggiore di 80 centimetri  sono  soggette
ad autorizzazione.". 
  3. Al comma 4 dell'articolo 88 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole "La
comunita' montana nei territori di propria competenza e la  provincia
nei restanti  territori  possono"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"L'ente competente ai sensi della legge forestale puo'".