Art. 54 Modifiche all'articolo 88 del d.p.g.r. 48/R/2003 1. Nell'articolo 88 del d.p.g.r. 48/R/2003 il comma 1 bis e' sostituito dal seguente: "1 bis. Non rientrano nelle ordinarie lavorazioni agrarie quelle che modificano il profilo longitudinale del terreno tramite movimentazione dello stesso eseguita con escavatori, pale meccaniche o apripista, fatti salvi gli interventi di livellamento superficiale di cui all'articolo 92, comma 1.". 2. Il comma 3 dell'articolo 88 del d.p.g.r. 48/R/2003 e' sostituito dal seguente: "3. L'ente competente ai sensi della legge forestale, sulla base delle caratteristiche geomorfologiche dei terreni e di specifici rischi idrogeologici, puo' determinare i territori in cui le lavorazioni con profondita' maggiore di 80 centimetri sono soggette ad autorizzazione.". 3. Al comma 4 dell'articolo 88 del d.p.g.r. 48/R/2003 le parole "La comunita' montana nei territori di propria competenza e la provincia nei restanti territori possono" sono sostituite dalle seguenti: "L'ente competente ai sensi della legge forestale puo'".