Art. 58 
 
                    Sostituzione dell'articolo 93 
                       del d.p.g.r. 48/R/2003 
 
  L'articolo 93 del d.p.g.r. 48/R/2003 e' sostituito dal seguente: 
  "Art.  93.  (Opere,  lavori  e  movimenti  di  terreno  soggetti  a
dichiarazione). - 1. Gli  interventi  di  manutenzione  straordinaria
necessari al ripristino o  all'adeguamento  funzionale  di  opere  di
sistemazione idraulico - forestale di fossi e torrenti, sono soggetti
a dichiarazione a condizione  che  la  realizzazione  delle  opere  o
movimenti di terreno  siano  realizzati  in  conformita'  alle  norme
tecniche generali di cui al capo I, sezione II del presente titolo. 
  2.  Non  sono  soggetti  ad  autorizzazione  o  dichiarazione   gli
interventi di cui al comma 1 attuati dagli enti competenti  ai  sensi
della legge forestale, dall'autorita' idraulica  o  dai  consorzi  di
bonifica nelle aree di rispettiva competenza, a condizione che  siano
realizzati nel rispetto della normativa vigente.".