Art. 58 Sostituzione dell'articolo 93 del d.p.g.r. 48/R/2003 L'articolo 93 del d.p.g.r. 48/R/2003 e' sostituito dal seguente: "Art. 93. (Opere, lavori e movimenti di terreno soggetti a dichiarazione). - 1. Gli interventi di manutenzione straordinaria necessari al ripristino o all'adeguamento funzionale di opere di sistemazione idraulico - forestale di fossi e torrenti, sono soggetti a dichiarazione a condizione che la realizzazione delle opere o movimenti di terreno siano realizzati in conformita' alle norme tecniche generali di cui al capo I, sezione II del presente titolo. 2. Non sono soggetti ad autorizzazione o dichiarazione gli interventi di cui al comma 1 attuati dagli enti competenti ai sensi della legge forestale, dall'autorita' idraulica o dai consorzi di bonifica nelle aree di rispettiva competenza, a condizione che siano realizzati nel rispetto della normativa vigente.".