Art. 6 
 
                      Modifiche all'articolo 8 
                       del d.p.g.r. 48/R/2003 
 
  1. Il comma  2  bis  dell'articolo  8  del  d.p.g.r.  48/R/2003  e'
sostituito dal seguente: 
  "2 bis.  Il  titolare  dell'autorizzazione  o  della  dichiarazione
comunica all'ente competente le  superfici  che  sono  state  oggetto
d'intervento  e  le  quantita'  legnose,   divise   per   specie   ed
assortimento, entro il 31 ottobre successivo alla  scadenza  di  ogni
stagione silvana. La suddetta comunicazione puo' essere inviata anche
in tutti gli altri casi  previsti  ai  fini  dell'applicazione  della
normativa comunitaria di cui al regolamento (UE) del 20 ottobre 2010,
n. 995/2010 (Regolamento del Parlamento Europeo e del  Consiglio  che
stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno  e
prodotti da esso derivati).  L'ente  registra  la  comunicazione  nel
SIGAF.".