Art. 6 Modifiche all'articolo 8 del d.p.g.r. 48/R/2003 1. Il comma 2 bis dell'articolo 8 del d.p.g.r. 48/R/2003 e' sostituito dal seguente: "2 bis. Il titolare dell'autorizzazione o della dichiarazione comunica all'ente competente le superfici che sono state oggetto d'intervento e le quantita' legnose, divise per specie ed assortimento, entro il 31 ottobre successivo alla scadenza di ogni stagione silvana. La suddetta comunicazione puo' essere inviata anche in tutti gli altri casi previsti ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria di cui al regolamento (UE) del 20 ottobre 2010, n. 995/2010 (Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati). L'ente registra la comunicazione nel SIGAF.".