Art. 61 
 
                      Modifiche all'articolo 99 
                       del d.p.g.r. 48/R/2003 
 
  1. La  lettera  c)  del  comma  6  dell'articolo  99  del  d.p.g.r.
48/R/2003 e' sostituita dalla seguente: 
  "c) lo scavo sia immediatamente ricolmato, compattando  il  terreno
di riporto, evitando ogni ristagno o scorrimento d'acqua  all'interno
dello scavo ed ogni possibile fenomeno di incanalamento delle acque o
di erosione al termine dei lavori;" 
  2. La  lettera  d)  del  comma  6  dell'articolo  99  del  d.p.g.r.
48/R/2003 e' abrogata. 
  3. Dopo il comma 8 dell'articolo 99  del  d.p.g.r.  48/  R/2003  e'
inserito il seguente: 
  "8 bis. Nella viabilita' poderale e interpoderale e' consentita  la
manutenzione  ordinaria  della  viabilita'  a   fondo   naturale,   a
condizione che non comporti modificazioni  dell'ampiezza  della  sede
stradale o la risagomatura andante  delle  scarpate.  Sono  opere  di
manutenzione ordinaria, in particolare: 
    a) il livellamento del piano viario; 
    b) il ricarico con inerti; 
    c) la ripulitura e la risagomatura delle fossette laterali; 
    d) il tracciamento o il ripristino degli sciacqui trasversali; 
    e) il ripristino di tombini e di attraversamenti esistenti; 
    f)  la  rimozione  di  materiale   franato   dalle   scarpate   e
risagomatura localizzata delle stesse; 
    g) il rinsaldamento delle scarpate con graticciate o viminate; 
    h) l'installazione di reti parasassi; 
    i) il taglio  della  vegetazione  arbustiva,  la  potatura  della
vegetazione  arborea  e  il   taglio   delle   piante   sradicate   o
pericolanti.". 
  4. Dopo il comma 8 bis dell'articolo 99 del d.p.g.r.  48/R/2003  e'
inserito il seguente: 
  "8 ter. Nella viabilita' poderale e interpoderale  sono  consentite
la manutenzione ordinaria e straordinaria della  viabilita'  a  fondo
asfaltato o comunque pavimentato, comprendente gli interventi di  cui
al comma 2,  nonche'  la  sostituzione  del  manto  e  gli  scavi  da
effettuarsi  nella  sede  stradale  per  la  posa  di  tubazioni,   a
condizione che non comportino modificazioni dell'ampiezza della  sede
stradale o la risagomatura andante delle scarpate  e  che  si  tratti
comunque di scavi di dimensioni non superiori a 1 metro di  larghezza
e 1,5 metri di profondita'.".