Art. 62 
 
                     Modifiche all'articolo 100 
                       del d.p.g.r. 48/R/2003 
 
  1. Nel comma 4 dell'articolo 100 del d.p.g.r. 48/ R/2003 le  parole
"1,5 metri" sono sostituite da "2 metri" e le parole "1  metro  cubo"
sono sostituite dalle parole "3 metri cubi". 
  2. Dopo la lettera d) del comma 5 dell'articolo  100  del  d.p.g.r.
48/R/2003 e' inserita la seguente: 
  "d bis) gli attraversamenti da porre in corrispondenza di impluvi o
fossetti prevedano adeguate opere di scolmatura delle acque di piena,
quali opere di  canalizzazione  o  scarpata  ed  alveo  appositamente
consolidati in pietrame, in modo che le acque stesse possano scorrere
senza  danno  della  sede  stradale,  riversandosi  a   valle   senza
determinare fenomeni di erosione.". 
  3. Dopo il comma 5 dell'articolo 100 del  d.p.g.r.  48/  R/2003  e'
inserito il seguente: 
  "5 bis. Nell'ambito dei lavori  di  manutenzione  della  viabilita'
poderale  o  interpoderale,  consentiti  o  autorizzati,  non  devono
computarsi  come  allargamenti  della  sede   stradale   le   modeste
variazioni della larghezza della stessa, entro il 20 per cento  della
larghezza originaria, connesse ai movimenti di  terreno  superficiali
attuati per la manutenzione stessa,  a  condizione  che  non  vengano
eliminate le esistenti opere di regimazione delle acque.".