Art. 62 Modifiche all'articolo 100 del d.p.g.r. 48/R/2003 1. Nel comma 4 dell'articolo 100 del d.p.g.r. 48/ R/2003 le parole "1,5 metri" sono sostituite da "2 metri" e le parole "1 metro cubo" sono sostituite dalle parole "3 metri cubi". 2. Dopo la lettera d) del comma 5 dell'articolo 100 del d.p.g.r. 48/R/2003 e' inserita la seguente: "d bis) gli attraversamenti da porre in corrispondenza di impluvi o fossetti prevedano adeguate opere di scolmatura delle acque di piena, quali opere di canalizzazione o scarpata ed alveo appositamente consolidati in pietrame, in modo che le acque stesse possano scorrere senza danno della sede stradale, riversandosi a valle senza determinare fenomeni di erosione.". 3. Dopo il comma 5 dell'articolo 100 del d.p.g.r. 48/ R/2003 e' inserito il seguente: "5 bis. Nell'ambito dei lavori di manutenzione della viabilita' poderale o interpoderale, consentiti o autorizzati, non devono computarsi come allargamenti della sede stradale le modeste variazioni della larghezza della stessa, entro il 20 per cento della larghezza originaria, connesse ai movimenti di terreno superficiali attuati per la manutenzione stessa, a condizione che non vengano eliminate le esistenti opere di regimazione delle acque.".