Art. 64 
 
                          Norma transitoria 
 
  1. Il dirigente della competente struttura della Giunta  regionale,
entro  centottanta  giorni  dall'entrata  in  vigore   del   presente
regolamento, approva le modifiche alle norme tecniche per  l'utilizzo
del SIGAF di cui all'articolo 6, comma 1 bis del regolamento  emanato
con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto  2003,  n.
48/R (Regolamento Forestale della Toscana). 
  2. L'efficacia degli articoli 6, 7 e  8  del  presente  regolamento
decorre dalla data di approvazione del decreto dirigenziale di cui al
comma 1. 
  Il presente regolamento  e'  pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale
della Regione Toscana. 
  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo  osservare
come regolamento della Regione Toscana. 
    Firenze, 5 maggio 2015 
 
                                ROSSI 
 
(Omissis).