Art. 64 Norma transitoria 1. Il dirigente della competente struttura della Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, approva le modifiche alle norme tecniche per l'utilizzo del SIGAF di cui all'articolo 6, comma 1 bis del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento Forestale della Toscana). 2. L'efficacia degli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento decorre dalla data di approvazione del decreto dirigenziale di cui al comma 1. Il presente regolamento e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana. Firenze, 5 maggio 2015 ROSSI (Omissis).