Art. 7 
 
                   Inserimento dell'articolo 8 bis 
                       nel d.p.g.r. 48/R/2003 
 
  1. Dopo l'articolo 8 del d.p.g.r. 48/R/2003 e' inserito il seguente
articolo: 
  "Art. 8 bis  (Elenco  delle  ditte  boschive).  -  1.  L'iscrizione
nell'elenco delle ditte boschive di cui  all'articolo  38  bis  della
legge e' subordinata al possesso dei seguenti requisiti: 
    a) iscrizione al registro delle imprese della camera di commercio
industria artigianato e agricoltura (CCIAA) con attivita'  prevalente
o secondaria in materia di selvicoltura e attivita' connesse; 
    b) essere in regola con gli obblighi relativi  al  pagamento  dei
contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori; 
    c) non trovarsi in stato di fallimento, di  liquidazione  coatta,
di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione  equivalente
secondo la legislazione vigente; 
    d) essere in possesso del tesserino  di  identificazione  di  cui
all'articolo 47, comma 6 quinquies della legge forestale o avere alle
proprie dipendenze personale in possesso di tesserino. 
  2. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 il  legale
rappresentante  dell'impresa  presenta  domanda  all'ente   sul   cui
territorio ha sede legale l'impresa. Le imprese che  non  hanno  sede
legale in Toscana presentano domanda ad uno degli enti competenti nel
territorio della Toscana.  Nella  domanda  il  legale  rappresentante
dichiara, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa),   il
possesso dei requisiti di cui al comma 1. La  verifica  del  possesso
dei requisiti e' effettuata dall'ente  competente  al  momento  della
presentazione della  domanda  di  iscrizione  e  non  comporta  oneri
amministrativi  a  carico  dell'impresa.  Alla  domanda  e'  allegato
l'elenco del personale di cui al comma 1, lettera d) e  nella  stessa
sono indicate le seguenti informazioni: 
    a) i tagli boschivi effettuati dalla ditta  negli  ultimi  cinque
anni specificando la  localizzazione  catastale  dell'intervento,  la
superficie dell'intervento, la forma di governo, il  trattamento  del
bosco e la tipologia di taglio, nonche' la quantita' e  la  tipologia
di assortimenti legnosi ottenuti; 
    b) le macchine, le attrezzature  e  gli  animali  da  soma  nella
disponibilita' dell'impresa; 
    c)  l'eventuale  attuazione  di  percorsi  formativi/addestrativi
tecnico  operativi   inerenti   l'attivita'   selvicolturale   e   di
sistemazione idraulico forestale, di sicurezza sui luoghi  di  lavoro
e/o possesso  di  attestati  di  qualificazione  professionale  o  di
certificazione delle competenze; 
    d) le eventuali sanzioni amministrative contestate e le  condanne
penali pendenti e passate in giudicato negli  ultimi  cinque  anni  a
carico dell'impresa o dei suoi rappresentanti legali  per  violazioni
della legge  forestale  o  della  disciplina  in  materia  di  lavoro
irregolare e sicurezza nei luoghi di lavoro; 
    e) ogni altro dato ritenuto qualificante per l'impresa stessa. 
  3. L'ente competente iscrive l'impresa nell'elenco e  riporta,  con
riferimento a ciascuna impresa iscritta, le informazioni  di  cui  al
comma 2, lettere a) b) c) ed e).  L'eventuale  mancata  comunicazione
delle informazioni e' espressamente evidenziata nell'elenco. 
  4. Entro il 31 dicembre di ogni anno le imprese iscritte all'elenco
trasmettono agli enti  competenti  una  dichiarazione  attestante  il
mantenimento dei requisiti di cui al  comma  1  ed  un  aggiornamento
delle informazioni di cui al comma 2. 
  5. Prima dell'accesso nel cantiere di lavoro di  personale  diverso
da quello indicato in  fase  di  domanda  l'impresa  deve  aggiornare
l'elenco degli operatori del comma 2. 
  6. Nei casi in cui, sia accertata la mancanza dei requisiti di  cui
al comma 1 si applica la cancellazione dell'impresa dall'elenco. 
  7. Nel caso in cui l'ente verifichi che le informazioni  comunicate
ai sensi del comma 2 non  sono  veritiere  procede  alla  sospensione
dell'impresa dall'elenco per un periodo da due a sei mesi. 
  8. Per i fini di cui ai commi 6 e 7 l'ente competente  comunica  il
provvedimento all'impresa interessata e provvede  alla  registrazione
sul SIGAF della sospensione o cancellazione. 
  9. A seguito della sospensione o cancellazione dall'elenco la ditta
e' tenuta all'immediata sospensione di tutti i lavori per i quali sia
necessaria   l'iscrizione,   dandone   comunicazione   al    titolare
dell'autorizzazione o dichiarazione. 
  10. Nel caso in cui l'accertamento  delle  condizioni  indicate  al
comma 6 e al comma 7 sia fatto da un ente diverso da quello  indicato
al comma 8 l'ente accertatore provvede a darne comunicazione all'ente
competente.