Art. 8 
 
                   Inserimento dell'articolo 8 ter 
                       nel d.p.g.r. 48/R/2003 
 
  1. Dopo l'articolo 8 bis del  d.p.g.r.  48/R/2003  e'  inserito  il
seguente articolo: 
  "Art.  8  ter  (Tesserino  di  identificazione).  -  1.  Ai   sensi
dell'articolo  47,  comma  6  quinquies  della  legge  forestale   il
personale  presente  nella  superficie  oggetto  di  taglio  e  nelle
superfici  destinate  alle  opere  connesse  di   cui   al   presente
regolamento, deve essere munito di tesserino  di  identificazione  ed
esibirlo insieme a un documento d'identita' in corso di  validita'  a
richiesta del personale dell'ente competente e degli altri organi  di
controllo. 
  2. La domanda per il rilascio del tesserino di  identificazione  e'
presentata  dal  legale  rappresentante  dell'impresa  e  attesta  il
possesso dei seguenti requisiti: 
    a) iscrizione al registro delle imprese della CCIAA con attivita'
prevalente o  secondaria  in  materia  di  selvicoltura  e  attivita'
connesse; 
    b) essere in regola con gli obblighi relativi  al  pagamento  dei
contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori; 
    c) assolvimento degli obblighi, anche formativi,  in  materia  di
salute e di sicurezza sui luoghi di  lavoro  di  cui  alla  normativa
vigente. 
  3. La domanda, con allegata la dichiarazione, ai sensi  del  d.p.r.
445/2000, di possesso dei  requisiti  di  cui  al  comma  2  contiene
l'elenco del personale per il quale viene richiesto il  rilascio  del
tesserino di identificazione con indicato per ciascun operatore  nome
e cognome, data  e  luogo  di  nascita,  codice  fiscale,  residenza,
recapiti dell'interessato. 
  4. La domanda e' presentata all'ente dove ha sede legale l'impresa.
Le imprese che non hanno sede legale in Toscana presentano domanda ad
uno degli enti competenti nel territorio della Toscana. 
  5. L'ente competente, verificato il possesso dei requisiti  di  cui
al comma 2, registra la domanda sul SIGAF e  consegna  all'impresa  i
tesserini di riconoscimento precompilati sul SIGAF e contenenti nome,
cognome, numero progressivo e nome della ditta. 
  6. L'impresa comunica la cessazione del  rapporto  di  lavoro  coni
dipendenti muniti di te s  serino  di  identificazione  entro  trenta
giorni  dall'avvenuta  cessazione  e  provvede  a   riconsegnare   il
tesserino all'ente competente.".