Art. 9 Modifiche all'articolo 10 del d.p.g.r. 48/R/2003 1. Il comma 5 dell'articolo 10 del d.p.g.r. 48/R/2003 e' sostituito dal seguente: "5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al taglio l'ente competente puo' richiedere la preventiva individuazione delle piante da abbattere o da rilasciare o di aree di saggio dimostrative in numero e superficie proporzionali all'estensione della tagliata e all'eterogeneita' del soprassuolo.". 2. Dopo il comma 7 dell'articolo 10 del d.p.g.r. 48/R/2003 e' inserito il seguente: "7 bis. I tagli per la valorizzazione di singole piante arboree sono soggetti ad autorizzazione nei casi specificati nell'articolo 12 bis.". 3. Nel comma 11 dell'articolo 10 del d.p.g.r. 48/ R/2003 le parole "dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo-foresale (ARSIA)." sono sostituite dalle seguenti: "del settore della Giunta regionale competente per materia.". 4. Dopo il comma 12 dell'articolo 10 del d.p.g.r. 48/R/2003 e' inserito il seguente: "12 bis. L'area di cantiere comprende le aree in cui sono autorizzati i lavori di taglio e relativo esbosco nonche' tutte le opere connesse di cui alla sezione VI del presente capo, utilizzate per l'esecuzione dei lavori stessi.".