Art. 9 
 
                      Modifiche all'articolo 10 
                       del d.p.g.r. 48/R/2003 
 
  1. Il comma 5 dell'articolo 10 del d.p.g.r. 48/R/2003 e' sostituito
dal seguente: 
  "5. Ai fini  del  rilascio  dell'autorizzazione  al  taglio  l'ente
competente puo' richiedere la preventiva individuazione delle  piante
da abbattere o da rilasciare o di  aree  di  saggio  dimostrative  in
numero e superficie proporzionali  all'estensione  della  tagliata  e
all'eterogeneita' del soprassuolo.". 
  2. Dopo il comma 7  dell'articolo  10  del  d.p.g.r.  48/R/2003  e'
inserito il seguente: 
  "7 bis. I tagli per la valorizzazione  di  singole  piante  arboree
sono soggetti ad autorizzazione nei casi specificati nell'articolo 12
bis.". 
  3. Nel comma 11 dell'articolo 10 del d.p.g.r. 48/ R/2003 le  parole
"dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione  nel  settore
agricolo-foresale (ARSIA)."  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "del
settore della Giunta regionale competente per materia.". 
  4. Dopo il comma 12 dell'articolo  10  del  d.p.g.r.  48/R/2003  e'
inserito il seguente: 
  "12  bis.  L'area  di  cantiere  comprende  le  aree  in  cui  sono
autorizzati i lavori di taglio e relativo esbosco  nonche'  tutte  le
opere connesse di cui alla sezione VI del presente  capo,  utilizzate
per l'esecuzione dei lavori stessi.".