Art. 11 
 
          Sostituzione dell'art. 19 del d.p.g.r. 23/R/2010 
 
  1. L'art. 19 del d.p.g.r. 23/R/2010 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 19 (Presidi igienici per i bagnanti). - 1.  Allo  scopo  di
salvaguardare le condizioni igieniche del percorso nella zona a piedi
nudi, l'accesso dei  bagnanti  a  tale  zona  avviene  attraverso  un
passaggio obbligato lungo il quale va disposta una vasca lava  piedi,
alimentata in  modo  continuo  con  acqua  contenente  una  soluzione
disinfettante che puo' essere immessa in vasca anche con  un  sistema
automatico che si attiva al passaggio del bagnante, ed una doccia, in
modo da garantire l'adeguata pulizia del  bagnante.  In  presenza  di
solarium  nell'area  destinata  alle   attivita'   natatorie   e   di
balneazione, i presidi igienici, doccia  e  trattamento  lava  piedi,
devono essere installati in posizione che  ne  garantisca  l'utilizzo
prima dell'ingresso in vasca, affinche' sia garantito il  percorso  a
piedi nudi fino alla vasca. 
  2.  La  vasca  lava  piedi  di  cui  al  comma  1   e'   realizzata
dimensionalmente  e  strutturalmente  in  modo  tale  da   consentire
l'immersione completa dei piedi, comprese le calzature aperte,  nella
soluzione disinfettante. Essa ha inoltre un  battente  di  almeno  15
centimetri ed una lunghezza minima di 1 metro  e  50  centimetri;  in
alternativa possono essere installate all'altezza  di  15  centimetri
dal pavimento e per una lunghezza minima di 1 metro e  50  centimetri
su ambedue i lati delle pareti che compongono il passaggio obbligato,
una  serie  di  docce  con  soluzione  disinfettante,   con   sistema
automatico che eroga una soluzione  disinfettante  al  passaggio  dei
bagnanti. 
  La vasca lava piedi e' accessibile  a  coloro  che,  per  qualsiasi
causa, hanno una  capacita'  motoria  ridotta  o  impedita  in  forma
permanente o temporanea, anche mediante l'utilizzo di apposita  sedia
a ruote. 
  3. Per l'accesso in carrozzina di soggetti  con  capacita'  motoria
ridotta o impedita, possono essere  utilizzati  percorsi  alternativi
dedicati ad uso esclusivo, che salvaguardano l'igiene. 
  4. Per le piscine di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), numero 2)
della  legge  regionale   8/2006,   in   alternativa   al   passaggio
obbligatorio tramite la vasca lavapiedi,  possono  essere  utilizzati
all'interno dell'area della piscina sistemi di trattamento dei  piedi
che  garantiscono  comunque  un'adeguata  pulizia   e   disinfezione,
presenti   all'interno   dell'area   della   piscina   e   facilmente
accessibili. L'obbligo di utilizzo da parte degli utenti dei  presidi
igienici, doccia e trattamento lava piedi,  deve  essere  evidenziato
nel  regolamento  interno  della  piscina   di   cui   all'art.   49.
L'ubicazione del presidio igienico deve essere indicato  da  apposita
segnaletica.»