Art. 12 Sostituzione dell'art. 21 del d.p.g.r. 23/R/2010 1. L'art. 21 del d.p.g.r. 23/R/2010 e' sostituito dal seguente: «Art. 21 (Primo soccorso). - 1. Le piscine di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), numeri 1) e 3) della legge regionale n. 8/2006 sono dotate di un presidio di primo soccorso ad uso esclusivo degli utenti; tale ambiente ha le seguenti caratteristiche: a) una superficie non inferiore a 9 metri quadrati con lato minore non inferiore a 2 metri e 50 centimetri; b) una sufficiente aerazione ed illuminazione; c) una agevole accessibilita' dall'area destinata alle attivita' natatorie e di balneazione; d) una via di comunicazione con l'esterno in zona facilmente accessibile ai mezzi di emergenza sanitaria. 2. Inoltre il presidio di cui al comma 1 possiede le seguenti caratteristiche: a) pavimento lavabile e disinfettabile; b) pareti lavabili e disinfettabili fino ad un'altezza di 2 metri; c) lavello con acqua calda e fredda, asciugamani monouso e distributore di sapone liquido. 3. All'interno del presidio di primo soccorso sono presenti le seguenti attrezzature: a) un lettino medico; b) una barella a cucchiaio o telo rigido; c) una cassetta portatile di pronto soccorso, contenente i dispositivi medici di primo impiego, in corso di validita' e conformi al decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388, elencati nell'Allegato E; d) la disponibilita' di un sistema per attivare chiamate di emergenza sanitaria. 4. Per le piscine di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), numero 2) e lettera b) della legge regionale 8/2006, ai sensi dell'art. 10 comma 1-bis della legge regionale n. 8/2006, il presidio di primo soccorso puo' essere realizzato utilizzando uno spazio al coperto, anche ad uso non esclusivo, agevolmente accessibile, in cui poter effettuare manovre di primo soccorso in condizioni di igiene e rispetto della privacy, e dove sia presente la cassetta portatile di pronto soccorso, conforme al decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388, di cui all'Allegato E.»