Art. 12 
 
          Sostituzione dell'art. 21 del d.p.g.r. 23/R/2010 
 
  1. L'art. 21 del d.p.g.r. 23/R/2010 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 21 (Primo soccorso). - 1. Le piscine  di  cui  all'art.  3,
comma 1, lettera a), numeri 1) e 3) della legge regionale  n.  8/2006
sono dotate di un presidio di primo soccorso ad uso  esclusivo  degli
utenti; tale ambiente ha le seguenti caratteristiche: 
      a) una superficie non inferiore a 9  metri  quadrati  con  lato
minore non inferiore a 2 metri e 50 centimetri; 
      b) una sufficiente aerazione ed illuminazione; 
      c)  una  agevole  accessibilita'   dall'area   destinata   alle
attivita' natatorie e di balneazione; 
      d) una via di comunicazione con l'esterno  in  zona  facilmente
accessibile ai mezzi di emergenza sanitaria. 
  2. Inoltre il presidio di cui  al  comma  1  possiede  le  seguenti
caratteristiche: 
    a) pavimento lavabile e disinfettabile; 
    b) pareti lavabili e  disinfettabili  fino  ad  un'altezza  di  2
metri; 
    c) lavello con  acqua  calda  e  fredda,  asciugamani  monouso  e
distributore di sapone liquido. 
  3. All'interno del presidio di  primo  soccorso  sono  presenti  le
seguenti attrezzature: 
    a) un lettino medico; 
    b) una barella a cucchiaio o telo rigido; 
    c) una  cassetta  portatile  di  pronto  soccorso,  contenente  i
dispositivi medici di primo impiego, in corso di validita' e conformi
al  decreto  ministeriale  15   luglio   2003,   n.   388,   elencati
nell'Allegato E; 
    d) la disponibilita' di  un  sistema  per  attivare  chiamate  di
emergenza sanitaria. 
  4. Per le piscine di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), numero 2)
e lettera b) della legge regionale  8/2006,  ai  sensi  dell'art.  10
comma 1-bis della legge regionale n. 8/2006,  il  presidio  di  primo
soccorso puo' essere realizzato utilizzando uno  spazio  al  coperto,
anche ad uso non esclusivo, agevolmente  accessibile,  in  cui  poter
effettuare manovre di  primo  soccorso  in  condizioni  di  igiene  e
rispetto della privacy, e dove sia presente la cassetta portatile  di
pronto soccorso, conforme al decreto ministeriale 15 luglio 2003,  n.
388, di cui all'Allegato E.»