Art. 13 
 
          Sostituzione dell'art. 25 del d.p.g.r. 23/R/2010 
 
  1. L'art. 25 del d.p.g.r. 23/R/2010 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 25 (Ricicli dell'acqua). - 1. L'acqua di ogni  vasca  viene
fatta  ricircolare   completamente   nell'impianto   di   trattamento
rispettando i tempi massimi relativi  alle  specifiche  categorie  di
vasche come indicato dalle norme UNI 10637; per  le  piscine  di  cui
all'art. 3, comma 1, lettera a),  numero  2)  della  legge  regionale
8/2006 possono  essere  utilizzate  procedure  di  autocontrollo  che
garantiscano il mantenimento di tutti i requisiti fisici,  chimici  e
microbiologici dell'acqua in vasca. 
  2. Deve essere installato un conta ore di  portata  alle  pompe  di
ricircolo con registrazione  giornaliera  o  qualsiasi  altra  idonea
strumentazione  per  verificare  il  rispetto  dei  parametri   sopra
indicati.»