Art. 13 Sostituzione dell'art. 25 del d.p.g.r. 23/R/2010 1. L'art. 25 del d.p.g.r. 23/R/2010 e' sostituito dal seguente: «Art. 25 (Ricicli dell'acqua). - 1. L'acqua di ogni vasca viene fatta ricircolare completamente nell'impianto di trattamento rispettando i tempi massimi relativi alle specifiche categorie di vasche come indicato dalle norme UNI 10637; per le piscine di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), numero 2) della legge regionale 8/2006 possono essere utilizzate procedure di autocontrollo che garantiscano il mantenimento di tutti i requisiti fisici, chimici e microbiologici dell'acqua in vasca. 2. Deve essere installato un conta ore di portata alle pompe di ricircolo con registrazione giornaliera o qualsiasi altra idonea strumentazione per verificare il rispetto dei parametri sopra indicati.»