Art. 16 Sostituzione dell'art. 31 del d.p.g.r. 23/R/2010 1. L'art. 31 del d.p.g.r. 23/R/2010 e' sostituito dal seguente: «Art. 31 (Filtri). - 1. Il numero dei filtri in funzione e' commisurato alle dimensioni ed alle caratteristiche dell'impianto; essi hanno idonee caratteristiche operative e sono conformi alle vigenti norme tecniche. 2. Ogni unita' filtrante viene rigenerata quando la perdita di carico del filtro eccede di 30 kilo Pascal rispetto alla perdita del carico del filtro pulito. In ogni caso l'operazione di rigenerazione viene eseguita per ogni unita' filtrante, quando l'impianto e' in esercizio, almeno una volta ogni quattro giorni. L'acqua di risciacquo viene scaricata in conformita' alle vigenti norme sulla tutela delle acque dall' inquinamento. 3. Per le piscine di cui all'art. 3 comma 1, lettera a), numero 2) della legge regionale n. 8/2006, la rigenerazione viene eseguita in regime di autocontrollo, riportato nel documento di valutazione del rischio e nel registro degli interventi di manutenzione di cui all'art. 49.»