Art. 16 
 
          Sostituzione dell'art. 31 del d.p.g.r. 23/R/2010 
 
  1. L'art. 31 del d.p.g.r. 23/R/2010 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 31 (Filtri). - 1. Il  numero  dei  filtri  in  funzione  e'
commisurato alle dimensioni ed  alle  caratteristiche  dell'impianto;
essi hanno idonee caratteristiche  operative  e  sono  conformi  alle
vigenti norme tecniche. 
  2. Ogni unita' filtrante viene  rigenerata  quando  la  perdita  di
carico del filtro eccede di 30 kilo Pascal rispetto alla perdita  del
carico del filtro pulito. In ogni caso l'operazione di  rigenerazione
viene eseguita per ogni unita' filtrante,  quando  l'impianto  e'  in
esercizio,  almeno  una  volta  ogni  quattro  giorni.   L'acqua   di
risciacquo viene scaricata in conformita' alle  vigenti  norme  sulla
tutela delle acque dall' inquinamento. 
  3. Per le piscine di cui all'art. 3 comma 1, lettera a), numero  2)
della legge regionale n. 8/2006, la rigenerazione viene  eseguita  in
regime di autocontrollo, riportato nel documento di  valutazione  del
rischio e nel  registro  degli  interventi  di  manutenzione  di  cui
all'art. 49.»