Art. 18 Modifica dell'art. 35 del d.p.g.r. 23/R/2010 1. Dopo il comma 4 dell'art. 35 del d.p.g.r. 23/R/2010 e' inserito il seguente comma: «4-bis. Per le piscine di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), numero 2), la pulizia e la disinfezione ambientale e' effettuata sulla base di procedure stabilite nell'ambito della valutazione dei rischi, di cui all'art. 49 comma 2, ed in attuazione del piano di autocontrollo, tese a garantire comunque idonee condizioni igieniche in relazione alle specifiche modalita' gestionali, strutturali ed impiantistiche.»