Art. 18 
 
            Modifica dell'art. 35 del d.p.g.r. 23/R/2010 
 
  1. Dopo il comma 4 dell'art. 35 del d.p.g.r. 23/R/2010 e'  inserito
il seguente comma: 
    «4-bis. Per le piscine di cui all'art. 3, comma  1,  lettera  a),
numero 2), la pulizia e  la  disinfezione  ambientale  e'  effettuata
sulla base di procedure stabilite nell'ambito della  valutazione  dei
rischi, di cui all'art. 49 comma 2, ed in  attuazione  del  piano  di
autocontrollo, tese a garantire comunque idonee condizioni  igieniche
in relazione alle specifiche  modalita'  gestionali,  strutturali  ed
impiantistiche.»