Art. 19 
 
          Sostituzione dell'art. 36 del d.p.g.r. 23/R/2010 
 
  1. L'art. 36 del d.p.g.r. 23/R/2010 e' sostituito dal seguente: 
    «Art.  36  (Requisiti  fisici,  chimico-fisici  e  microbiologici
dell'acqua di approvvigionamento). - 1. L'acqua di approvvigionamento
possiede caratteristiche chimiche, chimico-fisiche e  microbiologiche
conformi alla legislazione  vigente  concernente  la  qualita'  delle
acque destinate al consumo umano. 
  2. Qualora l'acqua di approvvigionamento non provenga  da  pubblico
acquedotto, il responsabile della piscina, prima dell'attivazione  di
un  nuovo  impianto,  provvede  ad  effettuare  un'analisi   per   la
determinazione  della  potabilita'  dell'acqua,   che   comprenda   i
parametri dell'analisi di verifica di cui all'allegato D. 
  3. Qualora uno o piu' dei parametri dell'allegato D superi i valori
di parametro di cui al decreto legislativo 2  febbraio  2001,  n.  31
(Attuazione della direttiva 98/83/CE  relativa  alla  qualita'  delle
acque destinate al consumo umano), si applica l'art. 37. 
  4. Il responsabile della piscina provvede ad  effettuare  controlli
di  conformita'  sull'acqua  di   approvvigionamento,   se   non   di
provenienza  diretta  da  acquedotto  pubblico,  che  comprendano  le
analisi di monitoraggio e di verifica di cui all'allegato D, con  una
cadenza almeno semestrale per gli impianti ad apertura  annuale.  Per
gli  impianti  stagionali  tali  controlli  di  conformita'   vengono
effettuati almeno una  volta  nel  mese  antecedente  l'apertura.  Il
campionamento  delle  analisi  puo'   essere   effettuato   dopo   il
trattamento   di   potabilizzazione   e   prima   che   l'acqua    di
approvvigionamento entri nell'impianto natatorio in esercizio. 
  5. Nell'ambito delle procedure di autocontrollo e comunque nel caso
in cui si verifichino situazioni straordinarie che possano  alterare,
modificare e inquinare l'acqua di approvvigionamento, il responsabile
della piscina che ne venga a conoscenza e' tenuto ad  effettuare  gli
accertamenti   e   le   analisi    di    verifica    dell'acqua    di
approvvigionamento comprendenti ulteriori parametri rispetto a quelli
indicati dall'allegato D, comunicando gli esiti e le misure  adottate
all'Azienda USL e al comune competente. Per gli  impianti  stagionali
che  utilizzano  acqua  di  approvvigionamento  non  proveniente   da
pubblico acquedotto  per  il  solo  riempimento  delle  vasche  prima
dell'apertura stagionale, il  trattamento  di  potabilizzazione  deve
essere  effettuato   nei   trenta   giorni   antecedenti   l'apertura
stagionale, anche utilizzando i sistemi di filtrazione e disinfezione
propri dell'impianto. 
  6. L'Azienda USL puo' richiedere l'analisi di  ulteriori  parametri
ad integrazione dell'analisi di verifica e/o  monitoraggio,  motivati
in ragione delle  caratteristiche  idriche  e  di  conformazione  del
territorio,  delle  caratteristiche  tecniche   dell'   impianto   di
potabilizzazione  e  della  tipologia   e   struttura   dell'impianto
natatorio.»