Art. 19 Sostituzione dell'art. 36 del d.p.g.r. 23/R/2010 1. L'art. 36 del d.p.g.r. 23/R/2010 e' sostituito dal seguente: «Art. 36 (Requisiti fisici, chimico-fisici e microbiologici dell'acqua di approvvigionamento). - 1. L'acqua di approvvigionamento possiede caratteristiche chimiche, chimico-fisiche e microbiologiche conformi alla legislazione vigente concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano. 2. Qualora l'acqua di approvvigionamento non provenga da pubblico acquedotto, il responsabile della piscina, prima dell'attivazione di un nuovo impianto, provvede ad effettuare un'analisi per la determinazione della potabilita' dell'acqua, che comprenda i parametri dell'analisi di verifica di cui all'allegato D. 3. Qualora uno o piu' dei parametri dell'allegato D superi i valori di parametro di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano), si applica l'art. 37. 4. Il responsabile della piscina provvede ad effettuare controlli di conformita' sull'acqua di approvvigionamento, se non di provenienza diretta da acquedotto pubblico, che comprendano le analisi di monitoraggio e di verifica di cui all'allegato D, con una cadenza almeno semestrale per gli impianti ad apertura annuale. Per gli impianti stagionali tali controlli di conformita' vengono effettuati almeno una volta nel mese antecedente l'apertura. Il campionamento delle analisi puo' essere effettuato dopo il trattamento di potabilizzazione e prima che l'acqua di approvvigionamento entri nell'impianto natatorio in esercizio. 5. Nell'ambito delle procedure di autocontrollo e comunque nel caso in cui si verifichino situazioni straordinarie che possano alterare, modificare e inquinare l'acqua di approvvigionamento, il responsabile della piscina che ne venga a conoscenza e' tenuto ad effettuare gli accertamenti e le analisi di verifica dell'acqua di approvvigionamento comprendenti ulteriori parametri rispetto a quelli indicati dall'allegato D, comunicando gli esiti e le misure adottate all'Azienda USL e al comune competente. Per gli impianti stagionali che utilizzano acqua di approvvigionamento non proveniente da pubblico acquedotto per il solo riempimento delle vasche prima dell'apertura stagionale, il trattamento di potabilizzazione deve essere effettuato nei trenta giorni antecedenti l'apertura stagionale, anche utilizzando i sistemi di filtrazione e disinfezione propri dell'impianto. 6. L'Azienda USL puo' richiedere l'analisi di ulteriori parametri ad integrazione dell'analisi di verifica e/o monitoraggio, motivati in ragione delle caratteristiche idriche e di conformazione del territorio, delle caratteristiche tecniche dell' impianto di potabilizzazione e della tipologia e struttura dell'impianto natatorio.»