Art. 21 Modifica dell'art. 39 del d.p.g.r. 23/R/2010 1. Dopo il comma 2 dell'art. 39 del d.p.g.r. 23/R/2010 e' inserito il seguente: «2-bis. Per le piscine di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) numero 2), la frequenza dei controlli interni dei parametri di cui all'allegato B e' effettuata sulla base di procedure stabilite nell'ambito della valutazione dei rischi ed in attuazione del piano di autocontrollo, idonei comunque a garantire condizioni igieniche conformi dell'acqua in vasca; gli impianti ad apertura stagionale devono comunque prevedere almeno un controllo di tutti i parametri previsti dall'allegato A con analisi di laboratorio, da effettuarsi nei 30 giorni antecedenti l'apertura.».