Art. 22 
 
            Modifica dell'art. 45 del d.p.g.r. 23/R/2010 
 
  1. Il comma 3 dell'art. 45 del d.p.g.r. 23/R/2010 e' sostituito dal
seguente: «3. In fase  di  progettazione  deve  essere  calcolato  il
fabbisogno idrico, destinato al reintegro e al rinnovo di acqua delle
vasche, nonche' agli usi igienici, in base al numero giornaliero  dei
bagnanti dell'impianto e deve corrispondere ad  almeno  70  litri  al
giorno per ogni bagnante. In  fase  di  gestione  dell'impianto  deve
essere  comunque  garantito  un  approvvigionamento   sufficiente   a
permettere il regolare funzionamento  dell'impianto  di  circolazione
dell'acqua.»