Art. 22 Modifica dell'art. 45 del d.p.g.r. 23/R/2010 1. Il comma 3 dell'art. 45 del d.p.g.r. 23/R/2010 e' sostituito dal seguente: «3. In fase di progettazione deve essere calcolato il fabbisogno idrico, destinato al reintegro e al rinnovo di acqua delle vasche, nonche' agli usi igienici, in base al numero giornaliero dei bagnanti dell'impianto e deve corrispondere ad almeno 70 litri al giorno per ogni bagnante. In fase di gestione dell'impianto deve essere comunque garantito un approvvigionamento sufficiente a permettere il regolare funzionamento dell'impianto di circolazione dell'acqua.»