Art. 23 
 
            Modifica dell'art. 46 del d.p.g.r. 23/R/2010 
 
  1. Il comma 2 dell'art. 46 del d.p.g.r. 23/R/2010 e' sostituito dal
seguente: 
    «2. Nelle  vasche  di  cui  al  comma  1,  denominate  bacini  di
balneazione, l'acqua viene mantenuta nelle  condizioni  di  idoneita'
alla balneazione mediante continua  immissione  di  nuova  acqua  con
portata proporzionata alle dimensioni della vasca ed  al  numero  dei
bagnanti  ammessi.  L'acqua  in   ingresso   viene   filtrata   prima
dell'immissione  in  vasca  e  non   e'   consentito   il   ricircolo
dell'acqua».