Art. 23 Modifica dell'art. 46 del d.p.g.r. 23/R/2010 1. Il comma 2 dell'art. 46 del d.p.g.r. 23/R/2010 e' sostituito dal seguente: «2. Nelle vasche di cui al comma 1, denominate bacini di balneazione, l'acqua viene mantenuta nelle condizioni di idoneita' alla balneazione mediante continua immissione di nuova acqua con portata proporzionata alle dimensioni della vasca ed al numero dei bagnanti ammessi. L'acqua in ingresso viene filtrata prima dell'immissione in vasca e non e' consentito il ricircolo dell'acqua».