Art. 25 
 
            Modifica dell'art. 48 del d.p.g.r. 23/R/2010 
 
  1. Dopo il comma 2 dell'art. 48 del d.p.g.r. 23/R/2010 e'  inserito
il seguente comma: «2-bis. Per le piscine di cui all'art. 3, comma 1,
lettera a), n.2, della legge regionale 8/2006, ove non  sia  prevista
la  presenza  dell'assistente  ai  bagnanti,  il  responsabile  della
piscina informa  adeguatamente  gli  utenti  circa  tale  assenza  ed
attrezza l'area della piscina di adeguate protezioni nel rispetto del
divieto di accesso incontrollato nei confronti  dei  minori  di  anni
quattordici, al fine di salvaguardarne l'incolumita'.  Le  protezioni
possono essere costituite anche da siepi  vegetative  o  da  adeguati
sistemi di allarme certificati.»