Art. 25 Modifica dell'art. 48 del d.p.g.r. 23/R/2010 1. Dopo il comma 2 dell'art. 48 del d.p.g.r. 23/R/2010 e' inserito il seguente comma: «2-bis. Per le piscine di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), n.2, della legge regionale 8/2006, ove non sia prevista la presenza dell'assistente ai bagnanti, il responsabile della piscina informa adeguatamente gli utenti circa tale assenza ed attrezza l'area della piscina di adeguate protezioni nel rispetto del divieto di accesso incontrollato nei confronti dei minori di anni quattordici, al fine di salvaguardarne l'incolumita'. Le protezioni possono essere costituite anche da siepi vegetative o da adeguati sistemi di allarme certificati.»